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Le polizze assicurative dei progettisti interni e dei verificatori coprono anche per danni erariali

«Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge».

È questo l’importante principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2025/QMIG.

È noto, precisa infatti la Corte, che l’amministrazione ha la possibilità di affidare a peculiari categorie di dipendenti in possesso di specifiche competenze tecniche ulteriori incarichi, quali appunto la redazione di un progetto o la sua verificazione, affiancandoli alle funzioni afferenti al profilo professionale di appartenenza (art. 3, comma 1, all. I.7).

Tali attività – ancorché non configurabili quali libero-professionali, qualificandosi il progettista interno o il verificatore di progetto sempre come dipendenti pubblici, ed essendo la loro prestazione resa ratione officii, e dunque riferibile alla amministrazione di appartenenza – si palesano come professionalmente qualificate e, in quanto tali, presuppongono il necessario possesso di idonei requisiti specialistici, oltre che l’abilitazione all’esercizio della professione (funzionale, per i progettisti interni, alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità secondo le previsioni dell’ordinamento professionale).

Queste ulteriori prestazioni richieste, eccedenti le abituali e ordinarie funzioni, legittimano le amministrazioni, conseguentemente, a riconoscere e a prevedere in favore di detti dipendenti incentivi economici, entro specifici limiti individuabili nella disciplina normativa, sulla base della contrattazione collettiva e, comunque, circoscritti entro il quadro economico dell’opera, e ad assisterli con assicurazioni obbligatorie a carico del bilancio dell’ente per la specifica attività professionale interna loro richiesta.

Venendo allora alle coperture assicurative che devono assistere tali specifici profili professionali, se, dunque, è data facoltà all’amministrazione di ricorrere, entro precisi limiti, a soggetti interni per lo svolgimento di determinate attività, altrimenti conferibili a professionisti terzi all’amministrazione, è evidente che le stesse ragioni di tutela dell’amministrazione che obbligano i professionisti esterni ad essere muniti di adeguate polizze assicurative ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 – funzionali ad evitare che danni derivanti da loro errori si ripercuotano sui bilanci dell’ente – si imporranno, ove a svolgere dette mansioni siano i dipendenti dell’amministrazione stessa.

Ne consegue, pertanto, un interesse proprio e in concreto dell’amministrazione (id est, economico individuale dell’operazione negoziale) a stipulare contratti assicurativi, prodromici non solo ad incentivare i dipendenti interni allo svolgimento di tali attività nel rispetto del già evocato principio di fiducia di cui al nuovo Codice dei contratti, ma anche a tutelarsi nell’ipotesi di danni che direttamente o indirettamente potrebbero determinarsi quale conseguenza di errori professionali dei propri dipendenti.

Un interesse proprio ed in concreto, dunque, che conferma la validità e l’efficacia del contratto de quo, per le seguenti ragioni: in primis, perché la copertura assicurativa incentiva i dipendenti interni all’assunzione di incarichi altrimenti rifiutabili, con conseguente aggravio di spese a carico dell’amministrazione che sarebbe costretta ad affidare tali attività a professionisti esterni, in distonia, pertanto, con il principio di valorizzazione delle professionalità interne caratterizzante il nuovo codice dei contratti.

Di poi, perché – partendo dall’assunto che il professionista risponde di regola per negligenza, imprudenza e colpa lieve, atteso il maggior grado professionale che si presume in capo allo stesso – assicurando il progettista interno ed il verificatore per colpa lieve, l’amministrazione tutelerà anche se stessa per i danni cagionati a terzi che, viceversa, in forza del principio di solidarietà passiva tra ente e dipendente a garanzia del creditore, si ripercuoterebbero in via indiretta esclusivamente sui bilanci dello stesso ente.

Infine, ove la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e rispondendo, per tali ipotesi, il prestatore d’opera dei danni solo in caso di dolo o di colpa grave, ai sensi del richiamato articolo 2236 del codice civile, esclusa comunque ogni assicurazione per le condotte dolose, la polizza, coprendo danni connotati da condotte gravemente colpose, garantirà all’amministrazione, in considerazione della sua realistica chiamata in causa, in forza del già citato principio di solidarietà passiva tra ente e dipendente, il recupero delle risorse finanziarie spese per risarcire eventuali danni cagionati a terzi per responsabilità indiretta, altrimenti sovente difficilmente recuperabili, e gravanti in conclusione sulle sole casse dell’ente.

Ciò detto, resta da precisare che, proprio in considerazione della peculiarità della fattispecie all’esame di questa Sezione, l’oggetto del contratto di assicurazione dovrà essere esclusivamente funzionale alla copertura dei rischi legati all’esercizio dell’attività professionale dei dipendenti interni incaricati della progettazione e/o della verifica di progetto, sia contrattuali (per danni al committente, id est all’amministrazione), sia extracontrattuali, per danni a terzi, e non oltre tale perimetro.

Tanto si ricava dagli articoli 37, comma 3, e 42, comma 2. dell’all. I.7 del d.lgs. n.36/2023.

L’articolo 37, comma 3, dispone che il soggetto (esterno) incaricato dell’attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell’articolo 43.

L’articolo 42 prevede che il soggetto (esterno) incaricato dell’attività di verifica, che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico da disposizioni normative e dal contratto di appalto di servizi, è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all’articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell’attività di verifica, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore.

La disposizione, infine, precisa che, nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante, esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all’articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

Orbene, in una logica di equiparazione della tutela con riferimento a progettisti esterni ed interni alla p.a., nel caso del progettista interno, l’espressione “nei limiti della copertura assicurativa” sta a significare che la polizza potrà coprire solo i rischi legati alla attività professionale (di progettazione e di verifica) a lui richiesta, e ultronea rispetto alle funzioni normalmente afferenti al rapporto di inquadramento organico con l’ente di appartenenza.

Più precisamente, l’ambito di copertura dell’assicurazione dovrà essere definito e circoscritto nei limiti dell’attività professionale e unicamente per i danni che dalla stessa direttamente ed immediatamente potranno determinarsi, e non estensibile alla generale responsabilità civile per danni a terzi per qualsivoglia rischio della vita lavorativa.

Venendo poi alla responsabilità amministrativa, la stessa, nel rispetto della generale previsione di cui all’articolo 3, comma 59, della l. n. 244/2007, non potrà essere oggetto di assicurazione se non nei limiti di una copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici nello svolgimento delle funzioni incentivate di cui all’allegato I.10 del d.lgs. 36/2023 e, dunque, per l’ipotesi di danni che l’amministrazione potrebbe subire, direttamente o indirettamente, per effetto degli errori professionali del suo dipendente nello svolgimento delle anzidette attività.

In tal senso si spiega, ove il soggetto incaricato sia dipendente della stazione appaltante, l’inciso normativo per “cui esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all’articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti”.

Proprio in considerazione della delimitazione dell’oggetto del contratto di assicurazione nei citati termini, tutte le condotte non confluenti nell’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023 e foriere di danno per responsabilità amministrativa, non potranno essere oggetto di copertura assicurativa, con conseguente nullità del contratto, ai sensi dell’articolo 3, comma 59, della l. n. 244/2007, ed applicazione del previsto regime sanzionatorio.

Tags: Progettisti, Tutela assicurativa