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Le deroghe ai limiti di spesa di personale per le nuove assunzioni dei comuni virtuosi

Sebbene sia venuta meno ormai l’efficacia dell’art. 5 del dm 17 marzo 2020 (il quale prevedeva che i comuni al di sotto del valore soglia potessero incrementare gradualmente la spesa di personale registrata nel rendiconto 2018 di un valore percentuale annuo non superiore alle misure stabilite dallo stesso articolo), deve ritenersi comunque ancora consentita l’esclusione dai limiti di spesa del personale (di cui all’ art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006) della maggior spesa effettivamente sostenuta per nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate secondo il dettato degli artt. 4 e 7 del citato decreto.

È quanto precisato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto con deliberazione n. 180/2025/PAR.

Invero, precisa la Sezione, l’eccezione espressa prevista dal decreto attuativo, che consente di neutralizzare tale voce di spesa, si giustifica per l’esigenza di preservare l’effettiva assunzione di personale a tempo indeterminato, in un contesto di “sostenibilità finanziaria” che mira a favorire “l’accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145” (così l’art. 33, primo comma, del d.l. n. 34/2019).

Infatti, ancorché la Corte costituzionale abbia chiarito che la spesa per il personale costituisce un importante aggregato della spesa corrente e che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica in quanto pongono obiettivi di riequilibrio da perseguire con azioni modulabili nell’ambito dell’autonomia di ciascun ente (cfr. sentenze n. 69 e 108 del 2011), la natura cogente del parametro “storico” (riferito al 2008 o al triennio 2011-2013) non viene inficiata dalla esclusione della spesa tipizzata dal d.l n. 34/2019, laddove il legislatore, con tale esclusione, ha invece inteso premiare gli enti “virtuosi” consentendo loro una capacità assunzionale puntualmente determinata entro specifici ambiti di effettiva sostenibilità finanziaria.

Ciò in considerazione della finalità stessa della vigente disciplina in materia di riduzione della spesa di personale, il cui sistema non può risultare oltremodo penalizzante per enti autorizzati ad assumere nell’ambito di un compiuto progetto di riforma, vanificando, altrimenti, gli obiettivi stessi della riforma (sul punto, cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG, in particolare punto 11, pag. 25).

Per ragioni legate alla neutralità finanziaria della maggior spesa sostenuta per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dall’esercizio delle facoltà assunzionali di cui all’art. 4 del dm 17 marzo 2020, ne è prevista, dunque, l’esclusione dal calcolo per la verifica della spesa di personale ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di cui ai commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006.

L’indicata normativa deve trovare, infatti, adeguato contemperamento con la disciplina successivamente introdotta dal citato d.l. n. 34/2019, mediante un meccanismo di sterilizzazione dell’impatto della maggior spesa rispetto all’aggregato di spesa storica (in ordine alle modalità di coordinamento sistematico tra le disposizioni in questione, cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2024/QMIG).

Conclusivamente, deve ritenersi che il d.m. 17 marzo 2020 sia pienamente vigente, atteso che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è venuta meno solo l’efficacia dell’art. 5 e della relativa Tabella 2, sicché la maggior spesa effettivamente sostenuta per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, secondo il dettato degli artt. 4 e 7 del citato decreto, non rileva ai fini del calcolo per la verifica del rispetto dei vincoli assunzionali di cui all’ art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006, nei limiti in cui la spesa complessiva di personale, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, non risulti superiore al valore soglia di incidenza stabilito per fascia demografica dalla Tabella 1 dell’art. 4, ferma restando la coerenza delle nuove assunzioni con i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.

Tags: Assunzioni di personale, Limiti di spesa