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Le condizioni per inquadrare le ASP (ex-Ipab) quali organismi di diritto pubblico

Con il parere n. 15/2023, a seguito di specifica richiesta formulata da un ente, l’ANAC ha effettuato, la disamina delle caratteristiche che deve possedere un’Azienda di Servizi alla Persona (ASP derivante da trasformazione ex Ipab ai sensi del D. Lgs. 207/2001) per essere inquadrata come organismo di diritto pubblico ed essere quindi assoggettata alle disposizioni del Codice degli appalti oltre che a quelle sulla tracciabilità dei flussi finanziari (D. Lgs. 136/2010) ed a quelle in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (L. 190/2012).

Secondo la nota firmata dal Presidente dell’ANAC, ricorrono i requisiti per l’inquadramento come Organismo di diritto pubblico per le ASP “(i) dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, (ii) operanti senza scopo di lucro e secondo criteri imprenditoriali, dotate di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 6 d.lgs. 207/2001), (iii) deputate allo svolgimento di funzioni intrinsecamente pubblicistiche (art. 2 e 5, d.lgs. 207/2001), (iv) tenuto conto delle prerogative regionali contemplate nella disciplina di riferimento (v) e qualificate dalla giurisprudenza quali enti pubblici economici”. Il parere n. 15/2023 dell’ANAC specifica anche come l’inquadramento delle ASP debba essere sempre fatto singolarmente, “restando la necessità di operare una valutazione caso per caso sulla base del singolo statuto e della singola disciplina regionale dettata in materia”.