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L’Aran esclude l’applicazione retroattiva della nuova disciplina del c.d. “galleggiamento” dei Segretari

Recentemente l’Aran è stata chiamata ad esprimersi sulla corretta individuazione della data di decorrenza delle nuove norme introdotte dall’art. 107 del CCNL della dirigenza dell’Area delle Funzioni Locali sottoscritto il 17.12.2020, con particolare attenzione agli effetti che la nuova disciplina ha prodotto sugli istituti giuridici ed economici di riferimento.

La normativa prevista dal citato art. 107, come noto, ha ridisegnato le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di retribuzione di posizione dei segretari.

In particolare, con il comma 1, sono stati rideterminati, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i valori complessivi annui lordi (espressi per tredici mensilità) della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 3, comma 6 del CCNL del 1° marzo 2011 così come indicati nella relativa tabella.

In relazione all’istituto del c.d. “galleggiamento”, il comma 2 della medesima disposizione contrattuale ha poi modificato la previgente disciplina prevista dall’art. 3, comma 7 del CCNL del 1° marzo 2011, secondo la quale, ai fini della comparazione della retribuzione di posizione del segretario con quella attribuita alla funzione dirigenziale o alla posizione organizzativa più elevata nell’ente, doveva figurativamente tenersi conto dei più elevati valori di retribuzione di posizione stabiliti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 (biennio economico 2000- 2001).

Il richiamato art. 107, comma 2, infatti, prevede espressamente che “ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 5 del CCNL del 16.5.2001 il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell’ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1”.

Secondo tale previsione, pertanto, limitatamente alle disposizioni di cui all’art. 41 comma 5 del richiamato CCNL del 16.5.2001, cessano di essere considerati gli importi “virtuali” previsti dal CCNL del 16.5.2001 trovando applicazione la nuova disposizione contrattuale.

Diversamente, ai soli fini dell’attuazione della disciplina di cui all’art. 41, comma 4 del medesimo CCNL, quanto alla maggiorazione della retribuzione di posizione spettante per l’attribuzione di incarichi aggiuntivi, il comma 4 dell’art. 107 stabilisce che gli importi annui lordi della retribuzione di posizione continuino ad essere definiti in applicazione dell’art. 3, comma 2, del CCNL del 16.5.2001.

Orbene, tanto premesso, relativamente alla corretta individuazione della data di decorrenza delle nuove norme introdotte dal più volte citato art. 107 del CCNL del 17.12.2020, l’Aran ha precisato che, mentre ai fini della rideterminazione dei valori della retribuzione di posizione dei Segretari l’articolo in esame (al comma 1) espressamente stabilisce una decorrenza alla data del 1° gennaio 2018, nessuna decorrenza specifica è stata invece prevista dalle disposizioni dello stesso art. 107 (nei successivi commi 2 e 3) ai fini dell’efficacia della nuova disciplina del c.d. “galleggiamento” (anche in relazione al trattamento economico spettante al titolare di segreteria convenzionata).

Parimenti, e in coerenza con la suddetta norma, l’art. 111, comma 1, lett. a), ultimo alinea, del citato CCNL, che ha disapplicato l’art. 3, comma 7 del CCNL del 1.3.2011 II biennio economico, oltre a non prevedere una decorrenza diversa da quella del 18/12/2020, chiarisce ulteriormente che la disapplicazione della citata norma ha effetto “dalla data di entrata in vigore del presente CCNL” (dal giorno successivo alla data di stipulazione, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del richiamato CCNL).

Ad avviso dell’Agenzia, dunque, dalle richiamate norme contrattuali si evince che la nuova regola contrattuale del c.d. “galleggiamento” prevista dall’art. 107, commi 2 e 3, è efficace dal 18/12/2020, con la conseguenza che, sino a tale data, a tutti i fini, continuano a trovare applicazione le disposizioni della citata disciplina previgente.