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L’applicazione di ulteriori agevolazioni TARI rispetto a quelle fissate da ARERA poteva essere deliberata dai Comuni

Nell’ambito delle “Interrogazioni a risposta immediata” tenutesi nella giornata di ieri alla Commissione Finanze della Camera, quest’ultima ha fornito chiarimenti in merito alle riduzioni TARI connesse all’emergenza da COVID -19.

Con riferimento alla Delibera ARERA 158/2020 che aveva previsto misure agevolative a tutela delle utenze non domestiche del servizio di gestione integrata dei rifiuti sottoposte a sospensione obbligatoria, la Commissione ha chiarito che le agevolazioni previste dalla suddetta delibera non impedivano ai Comuni di intervenire con ulteriori riduzioni ed esenzioni, purché la copertura delle stesse fosse assicurata mediante il ricorso alla fiscalità generale del Comune, tra cui anche il “fondone” di cui all’articolo 106 del D.L. 34/2020.

Rimane fermo che le agevolazioni di cui sopra dovevano essere deliberate entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, spirato il 31 ottobre scorso.

Il chiarimento è utile perché evidenzia che restava impregiudicata per i Comuni la facoltà di intervenire a prevedere ulteriori riduzioni: le stesse avrebbero potuto essere finanziate sia con l’inserimento di maggiori costi nel PEF 2020, ma da ripartire sui piani finanziari successivi (quindi coprendo l’agevolazione con futuri aumenti tariffari) oppure con risorse proprie dell’ente, applicando le regole dell’articolo 1 comma 660, L. 147/2013.