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La valutazione di mercato deve precedere l’affidamento in house

L’ANAC ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’esito di un procedimento semplificato (UVCP n. 46138/2021) nei confronti di un Comune che ha affidato ad una propria società in house il servizio energia senza una adeguata attività istruttoria preliminare.

L’intervento dell’Autorità è stato avviato in base ad un esposto ed ha previsto l’applicazione del “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici” approvato nel 2018.
I rilievi formulati dall’ANAC hanno riguardato i seguenti aspetti:
il modus operandi del Comune appare in contrasto con il codice dei contratti poiché l’amministrazione ha, di fatto, disposto un affidamento (pluriennale) diretto sopra soglia senza confronto competitivo. La società in house è stata posta in una posizione di vantaggio competitivo in quanto ha presentato un’offerta sulla base dei risultati conseguiti e dell’esperienza maturata sul campo, durante il primo servizio. Per effetto di tale meccanismo, il secondo affidamento è stato determinato “su misura” per un solo ed unico offerente;
la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. Il Comune avrebbe potuto scorporare le diverse prestazioni al fine di garantire la massima partecipazione possibile;
la mancata adesione alle convenzioni Consip. Il Comune avrebbe potuto stipulare un contratto per il tempo strettamente necessario a far fronte al proprio fabbisogno prevedendo, con l’inserimento di una specifica clausola risolutiva, la possibilità di sciogliere il contratto nel caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione Consip;
la carenza di motivazione. Il Comune motiva la scelta di procedere con l’affidamento in house dando spiegazioni sulla congruità dell’offerta della società in house e sul vantaggio economico generale di un simile affidamento. Tuttavia, la motivazione risulta carente in quanto l’amministrazione non fornisce indicazioni, in modo adeguato e puntuale, sulla reale mancanza di alternative valide per ottenere identico servizio, sia in termini di tipologia che di durata, a condizioni economiche diverse da quelle proposte dalla propria società in house.

A seguito del procedimento condotto, ANAC “ravvisa, pertanto, la violazione degli artt. 1, 21, 51 e 192, comma 2, d.lgs n. 50/2016 e si invita il Comune di omissis ad una più puntuale osservanza delle disposizioni del codice dei contratti pubblici”.

Da rilevare che, a seguito della pronuncia dell’ANAC, i successivi passaggi, disciplinati dall’art. 22 del richiamato regolamento di vigilanza, prevedono quanto segue:
“Art. 22
(Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione)
Qualora, con la delibera approvata dal Consiglio o con l’atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, siano adottate raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti interessate, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità, le raccomandazioni sono comunicate alle parti e pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità. Il Consiglio può inoltre disporne la pubblicazione sul sito della stazione appaltante. 2. La stazione appaltante è tenuta a comunicare all’Autorità il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di 10 a un massimo di 45 giorni dal ricevimento della raccomandazione. 3. In caso di mancato riscontro nei termini di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al competente ufficio dell’Autorità per l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice.”