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La superficie imponibile ai fini TARI è quella calpestabile (art.1 c.645 L.147/2013)

L’allegato TQRIF alla Deliberazione 15/2022 di ARERA ha esplicitato che all’interno della dichiarazione TARI dovrà essere inserita, tra i dati identificativi dell’utenza, anche la superficie dei locali ed aree detenuti dal contribuente, produttivi di rifiuti. Sebbene fosse ormai noto che l’introduzione di tale informazione compete a cura dell’utente, non di rado avveniva che gli uffici tributi dei Comuni si sostituissero a quest’ultimo per indicare nella dichiarazione di apertura la misura della superficie imponibile.

La Legge 147/2013 istitutiva della TARI di fatto non menzionava i contenuti obbligatori della dichiarazione e molti Comuni non ritenevano illegittimo “completare” la dichiarazione del contribuente inserendo direttamente il dato: tuttavia di sovente, tale impropria sostituzione, non era accompagnata dalla disponibilità del dato da parte degli uffici. Si ricorda infatti che la superficie imponibile ai fini TARI è quella calpestabile; ciononostante i funzionari comunali di sovente assumevano come imponibile la superficie catastale, foriera però di alcune problematiche che – in non pochi casi – possono condurre ad una iniquità di trattamento tra contribuenti.

Con lo scopo di fare chiarezza sulle corrette modalità di determinazione della superficie imponibile pubblichiamo oggi un approfondimento dal titolo “La determinazione della superficie tassabile ai fini TARI” scaricabile qui o nella sezione approfondimenti del nostro sito.