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La Corte dei Conti bacchetta l’Organo di Revisione in merito alla gestione della liquidità

Con la Deliberazione n. 91/2023/VSG la Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per l’Emilia Romagna ha concluso l’esame sull’applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa di un Comune in riferimento all’esercizio finanziario 2021. In particolare i magistrati evidenziano:

  • “A) accerta la mancata indicazione, nel verbale da parte dell’Organo di revisione, della esistenza delle giacenze vincolate di cassa, nonostante l’Ente ne abbia dichiarato la presenza, nonché delle eventuali movimentazioni (prelievi, ricostituzioni), anche in caso negativo, effettuate a tale titolo;
  • B) raccomanda, anche in ossequio al principio contabile della chiarezza, una puntuale verifica sulle giacenze in conti correnti non di tesoreria, sulle cause che ne hanno determinato la loro gestione e i relativi titoli nonché sulle dinamiche di una necessaria riconduzione della gestione alle garanzie normativamente stabilite dettate per una loro puntuale rendicontazione;
  • C) richiama l’Organo di revisione ad una più attenta, corretta e completa stesura dei verbali di cassa dai quali emergano le vicende genetiche e funzionali afferenti la gestione della liquidità, così come descritte in premessa e all’uopo espressamente richieste dalla normativa dell’armonizzazione contabile (artt. 180, 195, 222 del TUEL)”

Evidenziando che la fondamentale verifica dell’equilibrio di bilancio da parte dell’Organo di Revisione debba passare anche dal controllo della liquidità dell’Ente al fine di scongiurare un indebito incremento della capacità di spesa dello stesso è ribadito: “4.10. In tale contesto, la Sezione rileva come il revisore, nel rinnovato contesto dell’armonizzazione contabile, sia chiamato ad assicurare l’attendibilità e la congruenza dei dati del Comune. Si ricorda, che ai sensi dell’art. 240 TUEL “I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario” e che il postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell’Allegato 1 richiamato all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 118/2011 stabilisce che “(…) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile”.