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La Camera approva il decreto pubbliche amministrazioni

Nella seduta odierna, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025 (C. 1239-A).

A tal proposito segnaliamo che il nuovo comma 1-bis dell’articolo 28 introduce la possibilità  per i Comuni di istituire una riserva di posti (non superiore al 50 per cento dei posti messi a bando) nei concorsi per la dirigenza in favore del personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato per almeno trentasei mesi di servizio negli ultimi cinque anni ed in possesso di determinati requisiti o per il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo.

I requisiti che il personale a tempo determinato deve avere per accedere alla riserva sono:
• avere maturato i trentasei mesi di servizio con pieno merito;
• essere stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure selettive e comparative ad evidenza pubblica.

La riserva potrà essere prevista nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, fermo restando che le relative assunzioni dovranno essere effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Il successivo comma 1-ter prevede poi un ulteriormente ampliamento della platea dei Comuni che possono utilizzare personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali.

La disposizione in commento – che modifica l’articolo 1, comma 557, della L. 311/2004 – eleva infatti da 15.000 a 25.000 abitanti la soglia demografica entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza.

Va segnalata, infine, la modifica all’articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i cui quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma».

Sulle diverse fattispecie di concorsi pubblici che, ai sensi della novella in questione, vengono escluse dall’ambito di applicazione dei limiti in oggetto, si è già detto molto nei giorni scorsi.

Ciò che invece vale la pena evidenziare in questa sede è la modifica della base di calcolo del limite numerico di candidati idonei nelle graduatorie concorsuali; base di calcolo che non sarà più rappresentata dal numero dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi, bensì dal numero dei posti messi a concorso.