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Integrazione “Fondone Covid”, le quote in acconto destinate ai Comuni

A seguito dell’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città dello scorso 15 ottobre sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto delle risorse incrementali del fondo istituito dall’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previste dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 è distribuito ai Comuni un acconto pari a 400 milioni.

L’acconto è calcolato basandosi sui settori che, ragionevolmente, presentano la maggior esigenza di spesa: trasporto scolastico e interventi sul sociale.

I criteri utilizzati per la quantificazione della quota “destinata” al trasporto scolastico sono stati il numero di alunni trasportati (fabbisogni standard 2017) e la spesa destinata al sostengo al TPL basandosi sul numero degli alunni iscritti alle scuole superiori nei comuni con più di 50.000 abitanti.

Il criterio utilizzato per la quantificazione della quota “destinata” alla spesa sociale è stato il dato di incidenza di povertà assoluta (Istat).

Dalle quote come sopra calcolate sono state detratte le eventuali quote distribuite agli stessi enti per effetto del Fondo di cui art. 112 bis del DL Rilancio, il fondo pari a 40 milioni destinati ai comuni maggiormente colpiti dal COVID.

Evidenziamo che la “destinazione” delle somme in acconto non è vincolante, non è prevista all’articolo 39 del DL Agosto ed è solo indicativa del criterio utilizzato in questa sede per definire le quote in acconto. Attendiamo, in particolare, la pubblicazione entro il 31 ottobre prossimo del decreto che definirà modello e modalità di certificazione delle minori entrate e maggiori spese causate dall’emergenza epidemiologica per meglio comprendere come muoversi e come destinare effettivamente le risorse integrative del Fondone Covid.