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Incentivi per funzioni tecniche: non rileva ai fini dell’erogazione il profilo professionale di inquadramento

Con la recente deliberazione n. 3/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana ha fornito riscontro puntuale ad una serie di quesiti formulati da un ente in materia di incentivi per funzioni tecniche.

In particolare, la Sezione ha precisato che:
1) nulla vieta di erogare l’incentivo in questione anche il personale dipendente non appartenente alla famiglia professionale relativa ai profili professionali “tecnici”.
Il Collegio, sia alla luce di precedenti giurisprudenziali che del tenore letterale delle norme in esame, ritiene infatti che ai fini dell’attribuzione dell’incentivo tecnico non rilevi il profilo professionale “tecnico” (anche se di regola presente) bensì la concreta esplicazione di attività tecniche legate alla procedura contrattuale (anche se esplicata da collaboratori amministrativi).
Già in passato questa Sezione (con la pronuncia n. 196/2023) ha evidenziato come “Il tenore letterale delle disposizioni (art. 113 vecchio codice e art. 45 nuovo codice) chiarisce la portata applicativa degli incentivi in questione. In entrambe le disposizioni indicate, infatti, il riferimento è sempre ed esclusivamente alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione […]
Senza contare che le disposizioni in parola prevedono che la corresponsione dell’incentivo venga effettuata a seguito dell’accertamento delle specifiche attività, o delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti”.
Entrambe le disposizioni, inoltre, prevedono espressamente la possibilità di ripartire gli incentivi tecnici anche tra i “collaboratori” del RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, senza specificarne il profilo tecnico o amministrativo.

2) considerando che l’elencazione delle attività incentivabili è da considerarsi tassativa e caratterizzata da una propria specificità (tecnica), tra le stesse non possono essere ricomprese “tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa” (sempre Sezione di controllo Toscana deliberazione n. 196/2023/PAR).
Pertanto, appare da escludere l’incentivazione di attività riferibili alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale (adesso triennale) degli acquisti di beni e servizi in considerazione della mancanza di una diretta connessione con la singola procedura contrattuale.

3) quanto alla possibilità di erogare gli incentivi tecnici in caso partenariato pubblico-privato, il Collegio ritiene di condividere quell’orientamento che ammette la possibilità di estendere anche alla fattispecie giuridica in esame la possibilità di erogare incentivi di cui all’art. 45 cit. al personale che svolge funzioni “tecniche”, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall’all. I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano “a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”, come prescritto dal comma 1 dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023.