Con il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio il 7 maggio 2025, l’Anac ha fornito utili indicazioni applicative sulle novità introdotte dal D.lgs. 209/2024 (c.d. correttivo al Codice dei contratti) in materia di incentivi per funzioni tecniche.
“Le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all’allegato 1.10 al Codice”, precisa Anac. “L’elenco delle attività riportate nel suddetto allegato è da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge”.
A seguito del correttivo, “la corresponsione dell’incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione destinatario dell’incentivo, mentre non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo”.
Secondo l’Autorità, infatti, ancorché l’art. 16 del D.lgs. n. 209/2024 abbia sostituito i riferimenti contenuti nell’art. 45 del Codice ai “dipendenti” (della stazione appaltante), con la parola “personale” (della stazione appaltante), i destinatari degli incentivi restano comunque soltanto “i lavoratori alle dipendenze dell’Amministrazione aggiudicatrice, quindi interni ad essa, con esclusione del personale “esterno” e ciò in rispondenza alla ratio della norma che, come detto, è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni”.
Il nuovo quadro normativo, inoltre, non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti.
“Rimane ferma la necessità – sottolinea Anac – che la definizione dei criteri di riparto sia fatta mediante un atto a valenza generale. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.