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Incentivi funzioni tecniche: nuovi chiarimenti del Mit

Sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati pubblicati in data odierna alcuni nuovi interessanti pareri concernenti l’applicazione della disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche prevista dal D.Lgs. n. 36/2023.
Vediamoli in dettaglio

Con il primo dei citati pareri, il n. 3525, il Ministero ha ribadito la necessità che la relativa liquidazione sia preceduta dal puntuale accertamento, a cura degli organi preposti, circa l’effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate dalla legge.
Quanto alle modalità di svolgimento di tale attività di accertamento, poi, il Ministero precisa che queste dovranno essere previste nell’apposita disciplina dell’ente relativa all’incentivo, demandando perciò all’autonoma determinazione delle singole amministrazioni l’individuazione delle stesse.

Con il parere n. 3467, l’Ufficio Supporto giuridico del Mit ha invece ribadito che nell’ambito dei contratti di servizi e forniture, come espressamente previsto dal comma 2, secondo periodo, dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36 del 2023, l’applicabilità degli incentivi è contemplata solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione inteso quale soggetto diverso dal RUP. Al fine di individuare i servizi o forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni) per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP, precisa inoltre il Ministero, sebbene il comma 8 dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36 del 2023 faccia riferimento ai “contratti” di servizi e forniture di particolare importanza, si ritiene che l’importo di 500.000 euro al quale fa riferimento l’art. 32, commi 2 e 3 dell’all. II.14, sia l’importo posto a base della procedura di gara e non quello contrattuale. Ciò in ragione del fatto che, già a monte e prima dell’avvio della procedura di gara, è necessario inquadrare correttamente la tipologia di servizio o fornitura e verificare i presupposti per l’eventuale nomina del Dec, anche al fine di provvedere all’accantonamento delle somme previste per gli incentivi tecnici.

Tuttavia, come affermato nel parere n. 3456, in assenza di indicazioni del legislatore volte a stabilire la ricorrenza congiunta di tutte le ipotesi individuate nel citato art. 32, comma 3, dell’Allegato II.14, può affermarsi che le predette ipotesi siano alternative tra loro, con possibilità quindi di procedere a qualificare l’appalto come di “particolare importanza” anche in presenza di una sola di esse. In tal senso, peraltro, si è espresso il giudice contabile, secondo il quale le ipotesi di nomina del DEC elencate il previgente art. 8, comma 4, dell’All. I.2 (importo ovvero particolare complessità) vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell’esecuzione può ricorrere, nei termini sopra precisati, anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore a quello considerato dalla norma, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità (Corte Conti, sez. reg. controllo Campania, n. 191/2023), nonché l’ANAC con parere FUNZ CONS 53/2024.

Con il parere n. 3446 il Mit ha poi preso in esame il problema della quantificazione degli incentivi per le funzioni tecniche per gli enti che si avvalgono di una centrale di committenza, così come previsto dal comma 8, art. 45, del D.lgs. 36/2023, affermando che il citato comma 8 fa espresso richiamo al precedente comma 2, per cui la quota massima del 25% deve essere calcolata sull’intero importo del 2% e non solo sulla quota parte dell’80% del 2%.

Con l’ultimo dei quattro pareri resi in materia, il n. 3443, il Ministero ha infine ribadito la possibilità di procedere al pagamento dell’incentivo “per fasi”.

Tags: Incentivi funzioni tecniche