Skip to content

In assenza di disposizioni regolamentari, l’autorizzazione pubblicitaria sottintende anche quella per l’occupazione di suolo

Se si considerano, da una parte, la marcata specialità della disciplina in materia di installazione dei mezzi pubblicitari e occupazioni suolo pubblico (D.P.R. 495/1992; D.Lgs. 507/1993) che prescrive regole e obblighi pianificatori specifici, volti a tutelare anche le esigenze dell’assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità e, dall’altra, le esigenze di semplificazione dell’azione amministrativa, si può concludere che la norma prevede un unico procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari nell’ambito del quale l’amministrazione competente accerta anche gli interessi pubblici eventualmente connessi all’occupazione di suolo che l’impianto pubblicitario comporta: lo ha previsto il Consiglio di Stato con sent. 1690/2022.

Per contro, qualora gli atti normativi secondari, come i regolamenti comunali, non prevedano alcuna disposizione, nessun vincolo o alcuna limitazione per la concessione dell’occupazione del suolo pubblico, la facoltà di occupare è implicitamente consentita in conseguenza dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto, per l’ineludibile collegamento al suolo dell’impianto autorizzato.

Il Consiglio di Stato conclude dicendo che “per espressa indicazione normativa, gli interessi legati all’occupazione di suolo pubblico vanno valutati all’interno del procedimento di rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 24, comma 3, codice della strada, con la conseguenza che l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione al termine del procedimento vale in ogni caso quale l’assenso complessivo all’opera, compresa l’occupazione del suolo pubblico che necessariamente si determina”.

Sebbene la legge sul Canone unico patrimoniale non preveda nulla in materia di procedure autorizzatorie, si può ad ogni modo ritenere che quanto concluso dal Consiglio di Stato, possa trovare applicazione anche nell’ambito della nuova disciplina, posto che i Comuni hanno potestà regolamentare in materia e sono tenuti a rispettare le disposizioni del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione richiamati dalla pronuncia dei giudici amministrativi.