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IMU: l’annullamento del permesso di costruire incide sul valore dell’area fabbricabile

Con la sentenza 795/2022 la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sesta sezione, ha stabilito che ai fini della determinazione dell’importo IMU da versare su un’area fabbricabile, il contribuente è legittimato ad effettuare il conteggio dell’imposta dovuta sulla base del valore inferiore stabilito a seguito di una sentenza, rispetto a quello dichiarato in precedenza dallo stesso soggetto passivo.

Nel caso in esame dalla Commissione, il Comune non aveva considerato rilevante il fatto che ci fosse stata una riduzione del valore di mercato dell’area fabbricabile, rispetto all’importo originariamente dichiarato dal proprietario, a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il permesso a costruire. I giudici, nel caso di specie hanno ritenuto che “è evidente che, per effetto delle vicissitudini giudiziarie cui sopra si è accennato, l’area abbia subito un decremento del valore venale in commercio; l’entità di tale decremento, ovvero il minor valore del cespite, è stato documentato dalla società mediante il deposito della perizia di stima redatta da un consulente tecnico”. 

Ne deriva che la diminuzione del valore di mercato dell’area a seguito del rigetto della richiesta di costruire incide di conseguenza sul calcolo dell’IMU in quanto la dichiarazione originaria del valore effettuata dal contribuente, può essere emendata qualora una pronuncia giudiziale abbia effetti negativi sulla effettiva edificabilità dell’area in questione riducendone il valore, come nel caso in esame.

Come chiarito dall’articolo 1, comma 746, della Legge 160/2019 dal 2020 “per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. La formulazione dell’articolo sopra citato rispetto alla previgente norma di legge supera l’orientamento giurisprudenziale che riteneva applicabile il valore di mercato delle aree solo a partire dal 1° gennaio dell’anno d’ imposizione, in quanto l’inciso secondo cui occorre fare riferimento anche alla data di “adozione degli strumenti urbanistici“, chiarisce che i valori venali in comune commercio si applicano anche in corso d’ anno.