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Il responsabile del servizio finanziario è sempre chiamato a vigilare

La copiosa giurisprudenza della Corte dei conti che ogni giorno si esprime sui molteplici aspetti giuscontabili che riguardano gli enti locali, non manca di sottolineare ogni volta il ruolo cruciale che ricopre il responsabile del settore finanziario, richiamando costantemente la normativa che impone una ferrea vigilanza su ogni operazione posta in essere.

Tra le ultime pronunce in tal senso, si richiamano il parere della sezione di controllo per la Basilicata n. 61 del 29 giugno 2021 e la sentenza della sezione giurisdizionale per la Puglia n. 614 del 6 luglio 2021.

Nel PRSE 61/2021, la sezione Basilicata, dopo aver analizzato i riscontri rinvenuti nelle relazioni al rendiconto relativamente agli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, alla costituzione del fondo perdite partecipate, ai provvedimenti adottati nonché le motivazioni che hanno determinato il basso indice di movimentazione dei residui, all’attestazione delle somme che costituivano quote vincolate del risultato di amministrazione, richiama la funzionalità dei controlli interni, atti a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Al contempo, si richiamano anche gli obblighi che ricadono in capo al responsabile del servizio finanziario previsti dall’art. 153 del TUEL nella parte in cui prevede che tale figura è preposta “alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”.

Il secondo provvedimento invece, ha ad oggetto un incarico che è stato conferito in assenza dei presupposti previsti dall’art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001, ovvero senza il necessario preliminare accertamento della oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane interne, con conseguente inutilità della spesa sostenuta per l’espletamento di compiti che avrebbero potuto essere svolti da personale interno, nonché in contrasto con il presupposto della temporaneità, in quanto l’incarico controverso costituisce solo l’ultimo di vari incarichi di analogo contenuto conferiti allo stesso soggetto in un arco di tempo pluriennale. Inoltre, nell’elenco degli incarichi esterni pubblicati sul sito internet dell’Amministrazione non figurava l’incarico in esame.

I magistrati della sezione pugliese richiamano l’attenzione sulla responsabilità erariale per omessa trasmissione della delibera ai revisori ed alla Corte dei conti, espressamente prevista dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 11 e 42 della legge n.311/2004, nonchè sull’art. 15 del d.lgs. 33/2013, che, nel riproporre l’ipotesi di responsabilità erariale tipica già prevista dall’art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.662, ha espressamente chiarito che in caso di omessa pubblicazione “… il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto” e conclude affermando che l’eventuale responsabilità erariale è da porsi in capo al responsabile dell’ufficio finanziario che, nel caso di specie, ha posto in liquidazione il corrispettivo spettante, senza accertarsi se fosse stato espletato l’onere di pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione, sollecitando eventualmente gli organi competenti all’assolvimento di tale obbligo.

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