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Il nuovo Codice dei contratti conferma che gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti solo a condizione che sia nominato il direttore dell’esecuzione

Con la recente deliberazione n. 191/2023/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania ha evidenziato che, anche nell’assetto delineato dal nuovo Codice degli appalti, l’applicabilità degli incentivi tecnici nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture è contemplata soltanto nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, inteso quale soggetto diverso dal R.U.P.

Sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 113 del Codice previgente, infatti, l’art. 45, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che “il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione”.

Chiarito ciò, la Sezione ricorda che l’art. 8, comma 3, dell’Allegato I.2 prevede che il RUP svolga, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto. Il successivo comma 4 precisa poi che il direttore dell’esecuzione del contratto sia soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice;
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento
”.

L’art. 114, comma 8, del nuovo codice prevede invece che “l’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP”. Il comma 8 dell’art. 114 demanda, pertanto, all’allegato II.14 il compito di individuare i contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP.

Segnatamente, l’art. 31 (intitolato “Attività e compiti del direttore dell’esecuzione”), comma 1, dell’allegato II.14, prevede che “l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32”, il quale così recita:
1. Ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell’articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.
2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:
a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
3. Ferma restando l’individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro
”.

Dalle disposizioni richiamate si ricava che, con riferimento agli appalti di servizi, il nuovo Codice ha preferito incentrare la valutazione della particolare importanza su profili di oggettiva complessità, in disparte l’importo dell’affidamento. In via di prima applicazione, inoltre, il legislatore ha individuato puntualmente i servizi di particolare importanza.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, tale elencazione non riveste carattere tassativo, sia perché il ricorso all’espressione “in sede di prima applicazione” sembra evocare un elenco aperto, sia perché, nel testo della norma, mancano espressioni che qualifichino come tassativi o esclusivi i casi enumerati. A tali servizi, individuati direttamente dal legislatore, possono dunque affiancarsi ulteriori servizi, individuati dall’amministrazione secondo i criteri divisati dall’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14.

Nelle forniture, invece, rileva il mero profilo quantitativo del superamento del parametro numerico, individuato in € 500.000,00. In questo caso, infatti, il legislatore muove da una presunzione assoluta (c.d. praesumptio iuris et de iure) di minore complessità della prestazione sotto una certa soglia economica, che, come tale, non ammette prova contraria.