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Il diritto di abitazione non trascritto non modifica la soggettività passiva

Con la sentenza n. 197 del 25/10/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio nell’Emilia ha accolto i ricorsi, e conseguentemente annullato gli avvisi di accertamento impugnati, mossi da due contribuenti che a seguito di un contratto di concessione reciproca del diritto di abitazione, stipulato però con semplice scrittura privata, ritenevano di poter fruire dell’esenzione dal pagamento dell’IMU prevista per l’abitazione principale.

Il Comune non aveva riconosciuto l’esenzione ai due contribuenti in quanto, attenendosi alle risultanze catastali, non emergeva l’esistenza del diritto reale di abitazione. La scrittura privata non era infatti stata trascritta nei pubblici registri, non aveva data certa, e inoltre era stata portata alla luce solo a seguito dell’attività di accertamento.

I giudici tributari hanno però ritenuto che, nonostante la mancata trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari dell’atto con il quale è stato costituito il diritto di abitazione, esso potesse comunque essere di effettiva conoscenza da parte del Comune, poiché i contribuenti avevano provveduto, oltre che al cambio delle intestazioni delle utenze domestiche e degli avvisi di pagamento delle rate condominiali, al cambio di residenza, ricevendo altresì dall’Ente la relativa attestazione. Pertanto, la Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto questi come segni “inequivocabili e concordanti per dimostrare la valida costituzione del diritto di abitazione e che il Comune […] era, per forza di cose, a conoscenza del cambio di abitazione”, reputando infine l’inesistenza di un intento evasivo. 

In tal modo è stata quindi riconosciuta dal Giudice la sussistenza del diritto reale di abitazione nonostante esso non fosse stato trascritto, non considerando inoltre che la scrittura privata ha valore esclusivamente tra le parti e non è opponibile ai terzi. Il presupposto carente, nel caso specifico, non è tanto l’assenza di dimora abituale da parte dei due soggetti, comprovata anche dall’intestazione delle utenze e sulla quale potrebbero non sussistere dubbi, quanto invece quello del diritto reale sull’immobile, che nel caso specifico non sussiste, in quanto la mera scrittura privata non possiede certo i presupposti normativi per modificare il diritto reale di godimento sul bene. Dal momento che soggetti passivi sono i reciproci proprietari dei due immobili nei quali non dimorano, il Comune non può concedere l’agevolazione per abitazione principale sugli stessi.