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Il ddl Merito approvato alla Camera

La Camera dei Deputati ha approvato quest’oggi in prima lettura il disegno di legge n. 2511, recante “Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni” (C. 2511-A).

Il presente intervento si propone in primo luogo di rendere maggiormente efficiente il sistema di valutazione della performance del personale delle amministrazioni pubbliche attualmente vigente e di apprestare idonee misure per risolvere le criticità evidenziate di recente dalla Corte dei conti. Le disposizioni introdotte in tale ambito hanno la finalità di responsabilizzare maggiormente le figure dirigenziali, che dovranno necessariamente differenziare le valutazioni dei propri funzionari per individuarne le capacità e le possibilità e, quindi, valorizzare i più meritevoli, instaurando la necessaria dialettica nel processo valutativo e garantendo la trasparenza di ogni relativa attività.

In tale ambito, e più nel dettaglio, il disegno di legge in esame:
– introduce misure finalizzate ad aumentare l’efficacia e l’utilità dei sistemi attualmente in uso per la valutazione della performance individuale dei dirigenti, ponendo al centro del processo di valutazione la leadership quale leva abilitante per il funzionamento delle organizzazioni;
– promuove il ruolo della formazione nella valutazione individuale del personale dirigenziale e non dirigenziale: la formazione dovrà essere svolta attraverso l’individuazione delle priorità formative per il perfezionamento delle competenze personali e di quelle per garantire l’efficace svolgimento del ruolo di ciascun dipendente nell’ambito della amministrazione di cui fa parte;
– propone il superamento della semplice valutazione gerarchica e unidirezionale, mediante sistemi di valutazione della performance che prevedono la progressiva partecipazione di una pluralità di soggetti, interni o esterni;
– al contempo, mira a garantire una valutazione della performance ancorata a criteri il più possibile oggettivi: si prevede l’adozione di un decreto del Ministro per la pa, che individui le modalità per lo svolgimento e il bilanciamento della valutazione, tra gli obiettivi e le caratteristiche trasversali. È stata prevista l’individuazione, col medesimo decreto, degli strumenti e dei criteri che assicurano l’oggettività della valutazione.

La seconda linea di intervento, connessa alla prima, riguarda invece l’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e affronta il tema della gestione del merito, sotto il profilo dell’accesso alla dirigenza. Il presente disegno di legge introduce infatti la possibilità di accedere alla qualifica dirigenziale anche mediante sviluppo di carriera.

Le procedure di sviluppo di carriera verranno svolte dalle singole amministrazioni nel limite massimo del 30% dei posti disponibili, garantendo il rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Esse si articoleranno:
a) in una prima fase selettiva e comparativa che è finalizzata all’individuazione, sulla base dei posti disponibili, dei soggetti a cui affidare l’incarico dirigenziale temporaneo. Tale fase consiste: 1) nell’individuazione dei candidati; 2) in una valutazione comparativa degli stessi; 3) nello svolgimento di una prova scritta e orale, e termina 4) col conferimento dell’incarico dirigenziale temporaneo. Questa fase è strettamente connessa e basata sulla valutazione della performance individuale e dei comportamenti organizzativi e delle attitudini evidenziate nei cinque anni precedenti (due per l’area della elevata qualificazione);
b) in una seconda fase di osservazione e valutazione dello svolgimento dell’incarico temporaneo per un periodo di almeno quattro anni. In questa fase, il dipendente titolare dell’incarico dirigenziale temporaneo, è soggetto ad una attenta valutazione del proprio operato al fine di ponderare accuratamente se sia idoneo a ricoprire definitivamente la posizione dirigenziale di seconda fascia. La valutazione deve tenere conto di una serie di elementi che sono rappresentati: 1) dai risultati conseguiti, sia in termini di performance individuale che organizzativa; 2) dal raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche ai dipendenti dell’ufficio presso cui ha svolto l’incarico temporaneo; 3) delle capacità manageriali possedute. Alla scadenza del primo incarico temporaneo (non più di tre anni), quindi, si effettua una seconda valutazione del titolare finalizzata a valutare la sussistenza dei presupposti per il rinnovo dell’incarico;
c) dal quarto anno di incarico, viene effettuata una valutazione finale, da cui dipende il definitivo passaggio nell’area dirigenziale. Quest’ultima valutazione, per garantire massima imparzialità, è affidata ad una commissione diversa, nominata con le medesime modalità della prima commissione.

Tags: Dirigenti, Progressioni verticali, Valutazione della performance