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Il criterio della spesa di personale finanziariamente sostenibile non ammette correttivi non supportati normativamente

Con deliberazione n. 96/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha evidenziato che “il legislatore, per il tramite dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 (convertito dalla legge n.58/2019), ha predeterminato, già in sede normativa, senza alcun margine di discrezionalità in capo all’Ente, i parametri di riferimento e le relative modalità di calcolo (spese di personale /entrate correnti), strumentali all’individuazione, in considerazione della fascia demografica di appartenenza, della spesa di personale finanziariamente sostenibile.
A conferma di ciò, il legislatore, quando ha ritenuto di prevedere una deroga alla regola generale in tema di facoltà assunzionali ha, espressamente, provveduto in tal senso, così come è avvenuto con l’art. 57, comma 3-septies, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che sancisce la “neutralità” della spesa e dell’entrata relativa all’assunzione di personale etero-finanziata
”.

Deve pertanto ritenersi assolutamente esclusa la possibilità di utilizzare dei correttivi nella determinazione del parametro concernente la capacità di spesa del personale dell’Ente.