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Il Consiglio di Stato continua ad esprimere dubbi in merito all’effettiva portata semplificatrice del PIAO

Pur esprimendo il proprio apprezzamento per le modifiche introdotte di recente dal Dipartimento della funzione pubblica allo schema di decreto del Presidente della Repubblica che individua gli adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, con il parere n. 902/2022 il Consiglio di Stato ha però chiaramente affermato che non appare fugato il rischio che il Piao si risolva, come si ebbe modo di rilevare nel precedente parere n. 506 del 2022, in una giustapposizione di Piani, quasi a definirsi come un ulteriore  layer of bureaucracy.

Invero, afferma il Collegio, nelle disposizioni volte a definire i contenuti del Piao si riflettono perduranti differenze fra i Piani destinati ad essere assorbiti in questo nuovo strumento.

Le sezioni e le sottosezioni del Piao, come descritte, rinviano infatti, espressamente, a soggetti diversi quanto a predisposizione e a monitoraggio oltre ad alludere a effetti diversi. Ciò ben si evince, fra le altre, dalle indicazioni offerte nell’art. 3, comma 1, lett. c), dello schema di decreto ministeriale concernente la definizione del contenuto del Piano, dove, con peculiare riferimento alla sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza”, si precisa che essa dovrà essere predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici definiti dall’organo di indirizzo, ai sensi della l. 6 novembre 2012, n. 190, aggiungendo che ne sono elementi essenziali quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione e negli atti di regolazione generale adottati dall’ANAC ai sensi della stessa legge del 2012 nonché del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Lo stesso dicasi per l’art. 4 dello schema di decreto dove, al comma 1, lett. b), con riferimento alla sottosezione “Organizzazione del lavoro agile”, se ne richiede la necessaria coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica oltre che con gli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale.

Anche la sezione “Monitoraggio”, di cui all’art. 5, rinvia a strumenti e modalità differenti a seconda delle sezioni o sottosezioni. In particolare, il monitoraggio delle sottosezioni “Valore pubblico e Performance” si dispone avvenga secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ossia con l’intervento degli OIV e sulla base della relazione sulla performance, la cui previsione non è, infatti, toccata dalle abrogazioni disposte dallo schema di regolamento. Il monitoraggio della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” si stabilisce avvenga secondo le indicazioni di ANAC, mentre per la Sezione “Organizzazione e capitale umano” il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance si vuole effettuato su base triennale dall’OIV o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Un insieme di disposizioni, ricordate qui in via esemplificativa, che, in questi loro rinvii ai differenti contesti normativi di riferimento dei differenti Piani, appaiono ancora disomogenee e non armonizzate, e accrescono dunque l’eventualità che il Piao possa andare a costituire, in concreto, “un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti Piani vanno semplicemente a giustapporsi, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi responsabili) e sovrapponendo l’ulteriore onere – layer, appunto – di ricomporli nel più generale Piao” (cfr. pt. 4.1. parere n. 506 del 2022), anziché affermarsi come strumento unitario che sostituisce e metabolizza i Piani del passato, per quella “visione integrata dell’organizzazione” di cui parla anche l’AIR.

Secondo i Giudici amministrativi, inoltre, l’aver unificato in un unico strumento diversi Piani già previsti a legislazione vigente evidenzia per altro verso la duplicazione o, in ogni caso, gli incerti confini delle attività di pianificazione/programmazione a cui sono chiamate le pubbliche amministrazioni. Si confrontino in proposito la disciplina della sottosezione Valore pubblico e della sottosezione Performance di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Nella sottosezione Performance dovranno essere definiti (punto 2) “le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità”. Nella sottosezione Performance vanno indicati (punto 3) “gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità dell’amministrazione”. Ancora, nella sezione Valore pubblico andranno definiti (punto 3) “l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall’Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall’Agenda digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti”. Nella sottosezione Performance dovranno essere indicati (punto 1) “gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia”, nonché (punto 2) gli “obiettivi di digitalizzazione”. Ė pur vero che nelle linee guida viene esplicitata la diversa impostazione e la diversa logica che deve presiedere alla costruzione delle due sottosezioni in questione, ma il dettato del testo normativo – che su questo punto è rimasto quello originariamente inviato “per conoscenza” al Consiglio di Stato e che non pare quindi esattamente in linea con gli auspici e gli indirizzi delle linee guida ora allegate – non fuga l’impressione che si prevedano adempimenti ancora non sufficientemente coordinati.

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