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Gli ausiliari del traffico non possono beneficiare delle forme di previdenza integrativa previste dall’art. 208 del C.d.S.

Con la recente deliberazione n. 24/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna ha precisato che l’operatore comunale di mobilità, riconducibile alla figura dell’ausiliario del traffico, assunto con contratto a tempo indeterminato ed incaricato, con provvedimento del Sindaco, di svolgere funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, non può essere considerato personale appartenente al Corpo di polizia municipale di cui non riveste alcuna qualifica ordinamentale, né è titolare di tutte le funzioni previste per il personale della polizia municipale essendo incaricato solo dell’espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale.

Di conseguenza, l’ausiliario del traffico, non appartenendo al Corpo di polizia municipale, non può essere destinatario di disposizioni di previdenza integrativa prevista solo per beneficiari ben individuati dalla legge e nella fattispecie per il personale della polizia municipale. La natura di fondo speciale a carattere vincolato, a tutela degli equilibri di bilancio, che viene a costituirsi con i proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada e l’indicazione dettagliata contenuta nella legge delle finalità perseguibili con i proventi stessi non consentono infatti interpretazioni estensive al di là dello stretto dettato normativo.