Con deliberazione n. 56/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ligure ha escluso la possibilità di includere tra i beneficiari degli incentivi alle funzioni tecniche (di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, modificato ed integrato dall’art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) anche i dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione dell’incentivo (attività intesa quale fase ultima ma non costitutiva del procedimento).
In proposito la Sezione ha evidenziato che la prima e più significativa novità del decreto correttivo (art. 16) è quella di aver sostituito, all’art. 45 del Codice, la parola “dipendenti” con la parola “personale” ed anche “propri dipendenti” con “proprio personale” e di aver eliminato l’ultimo periodo del sesto comma: «Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale».
Nell’ambito dei destinatari degli incentivi sono quindi comprese anche le figure dirigenziali – che sono “personale proprio” dell’Ente – vista l’abrogazione della disposizione che ne disponeva esplicitamente l’esclusione da detto ambito.
Pertanto, viene introdotta una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti che consente di estendere agli stessi la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte.
Per quanto concerne invece l’ambito oggettivo di applicazione dell’incentivo, il decreto correttivo ha integrato l’allegato I.13, inserendo nell’elenco dettagliato e tassativo di attività tecniche incentivabili anche il «coordinamento dei flussi informativi», e dunque il personale che svolge detti compiti.
Le novità apportate dal decreto correttivo rispetto all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione degli incentivi non modificano quindi la finalità della norma che resta quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.
Le integrazioni richiamate, altresì, non modificano il perimetro delle funzioni incentivabili in cui continuano ad essere comprese solo quelle che si estrinsecano in attività concernenti direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, restando escluse le attività finanziarie, come evidenziato nel parere n. 196/2023/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana, da cui questa Sezione non ritiene di discostarsi.
Vero è, come precisato recentemente dal Ministero delle infrastrutture (si vedano i pareri n. 2504 del 21 giugno 2024 e n. 2916 del 26 settembre 2024), che “nell’ambito dei soggetti che possono beneficiare dell’incentivo sono da ricomprendere tutti coloro che svolgono attività direttamente connesse all’intervento” e che tra le attività incentivabili rientrano anche la “collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)” e la “predisposizione dei documenti di gara”, ma il contenuto dei pareri citati, razionalmente in linea con l’interpretazione letterale oltreché sistematico-ordinamentale delle disposizioni dell’istituto in esame, conduce a ritenere che il riferimento ivi recato sia alle sole funzioni tecniche ossia alle “attività direttamente connesse all’intervento” e che la collaborazione incentivabile sia quella da prestare in ausilio al responsabile unico del progetto in relazione alla “gestione tecnico-amministrativa dell’intervento”, e che il rinvio alla discrezionalità della stazione appaltante, che volesse adottare un proprio regolamento sugli incentivi alle funzioni tecniche, sia da intendere riferito alla possibilità di meglio precisare le attività connotate da natura tecnica ossia da una applicazione di conoscenze strumentali e abilità per realizzare un obiettivo specifico che, nel caso concreto, è costituito dalla procedura di affidamento ed esecuzione dei lavori.
Esulano, pertanto, dall’ambito delle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse come quelle evidenziate dal Comune istante, presiedono alla liquidazione dell’incentivo, che costituisce la fase di natura contabile e finanziaria che conclude l’intero procedimento senza esserne parte costitutiva.