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Fondo rischi contenzioso: la Corte dei Conti ribadisce l’obbligo della puntuale ricognizione

Le complesse attività che condurranno gli enti alla redazione del Rendiconto 2022 passano anche dalla fase di definizione degli accantonamenti da registrare sul Risultato di Amministrazione al 31.12.2022. Tra le diverse voci di accantonamento una particolare attenzione deve essere riservata al Fondo rischi contenzioso, posta sulla quale la Corte dei Conti ha ormai da tempo puntato l’attenzione. 

Recentemente la Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna si è espressa molto chiaramente in merito agli obblighi in capo all’ente e all’Organo di Revisione attinenti l’entità delle quote accantonate al fondo rischi.

Nella Deliberazione n. 27/2023/VSG dello scorso 8 febbraio la Sezione ribadisce: “che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell’ente e monitorata dall’Organo di revisione, al quale incombe l’onere di attestarne la congruità. La violazione di detti obblighi induce quindi la Sezione a richiamare l’ente e l’Organo di revisione al rispetto formale dei suddetti obblighi e in proposito, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i  seguenti principi:

  • – il debito certo – indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
  • – la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di  soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più  verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
  • – la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al  probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
  • – la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.”

Nella successiva Deliberazione n. 31/2023/PRSE sempre i Magistrati emiliani sottolineano ancora una volta come l’analisi delle situazioni di rischio e la quantificazione del fondo rischi contenzioso sia fondamentale per non rischiare di incorrere in situazioni di squilibrio derivanti da riconoscimenti di debiti fuori bilancio  non opportunamente coperti dal fondo e da Sentenze a sfavore non considerate ai fini dell’accantonamento al fondo stesso. 

Così si esprimono: “La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del “fondo contenziosi”, curare particolarmente l’indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al “fondo rischi” e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per  l’ente. Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l’incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della  gestione e sulla capacità da parte dell’ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso. La necessità di preservare gli equilibri di  bilancio – in questo caso dovuta alla finalità di non fare trovare l’Ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie – richiede quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’Ente volto a declinare in  modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; ciò onde evitare che vi sia una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le  finalità dell’armonizzazione dei conti pubblici, funzionali a evitare che gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 non costituiscano solamente un vizio  formale dell’esposizione contabile, ma risultino strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall’art. 81 cost.. Non  operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una manovra elusiva, consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella  consentita dalle risorse disponibili nell’esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).”

L’analisi sui criteri di valutazione tesi a quantificare il fondo rischi contenzioso e gli obblighi di verifica in capo agli enti sarà uno dei temi trattati nel corso del webinar organizzato da NeoPA per il prossimo 1° marzo dal titolo “Il Risultato di amministrazione 2022: la definizione delle quote e la compilazione degli allegati a/1, a/2 e a/3”.

Per informazioni in merito al supporto operativo che offriamo nella fase di definizione delle quote accantonate e vincolate che dettaglieranno il Risultato di amministrazione 2022 potete scrivere una mail a info@neopa.it.