Con la pubblicazione della Deliberazione n. 20/SEZAUT/2025/QMIG la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha finalmente sciolto il dubbio interpretativo legato all’applicazione del comma 863 della legge di bilancio 2019 che prevede: “863. Nel corso dell’esercizio l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.”
La questione è relativa al momento in cui è possibile liberare la quota di risultato di amministrazione accantonata a titolo di Fondo garanzia debiti commerciali. Fino ad oggi sul tema si sono espresse, con orientamenti contrastanti, diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, indicando due opposte interpretazioni.
L’interpretazione più restrittiva propendeva per individuare all’atto dell’approvazione del Rendiconto dell’anno n+1 il momento in cui l’ente, che aveva rispettato le condizioni di cui art. 1 comma 859 della L. 145/2018 nell’anno n, poteva liberare il relativo accantonamento.
L’interpretazione più coerente con il senso cronologico del dettato del richiamato comma 863 prevedeva, invece, che già in sede di Rendiconto riferito all’anno n, di rispetto delle condizioni previste dal richiamato comma 859, l’ente potesse liberare la quota accantonata nel risultato di amministrazione al 31.12 n-1.
La Sezione delle Autonomie propende per questa seconda interpretazione enunciando il seguente principio di diritto: “Il secondo periodo del co. 863 dell’art. 1 della l. n. 145/2018, per effetto delle modifiche ad esso apportate dall’articolo 38-bis della l. n. 58/2019, va interpretato nel senso che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato, in sede di rendiconto, nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 859 del medesimo art. 1”.