Con la deliberazione n. 281/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha affermato che i proventi da sanzioni stradali destinati a misure assistenziali e previdenziali per il personale di Polizia Locale possono ritenersi ancora esclusi dal limite di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, stante il tenore letterale della disposizione escludente contenuta nel comma 124 dell’art. 1 della legge 207/2024, per cui sono “fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”.
La Corte ricorda infatti che, in base alla norma appena richiamata, dal 2025 le risorse destinate nell’ambito della contrattazione integrativa a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo vengono a concorrere alla definizione dell’importo complessivo del trattamento accessorio del personale soggetto al limite stabilito dall’art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017 (relativo all’importo determinato per il 2016, ovvero per il 2018, secondo le previsioni dell’art. 33 d.l. 34/2019, conv. con l. 58/2019), con la sola esclusione delle risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da norme del contratto collettivo previgenti (cfr., Sez. reg. contr. Lombardia n. 79/2025).
Il legislatore, pertanto, esclude dal concorrere alla determinazione del limite le sole risorse a cui specifiche previsioni di legge riconoscono dette finalità, nonché le risorse riconosciute a tali fini da norme del contratto collettivo precedenti all’entrata in vigore della legge 207/2024.
Ora, come noto, l’art. 208, c. 4, lett. c), d.lgs. 285/1992 prevede che una quota pari al 50 per cento (ovvero in diversa misura ex comma 5 dello stesso art. 208) dei proventi da sanzioni stradali spettanti agli enti locali possa essere destinata, tra l’altro, a misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente ai Corpi e ai Servizi di Polizia municipale.
Per cui, quand’anche si dovesse ritenere che la destinazione delle risorse al welfare integrativo del personale di Polizia locale non possa ritenersi impressa da una specifica disposizione di legge, integrando la detta finalità una delle possibili destinazioni che le amministrazioni locali possono imprimere ai proventi da sanzioni stradali, l’art. 98, c. 1, lett. b), del contratto collettivo relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto a novembre 2022, recependo l’art. 208, c. 4, lett. c), abilita espressamente le amministrazioni locali a devolvere i proventi anche a finalità assistenziali del detto personale, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 82 del contratto collettivo (cfr. Sezione delle Autonomie n. 5/2019/QMIG, che valorizza, ai fini del vincolo sulle risorse – seppure in relazione alle finalità previste dal comma 5 bis dell’art. 208 – la fonte contrattuale).
Se ne deve perciò dedurre che dette risorse possano ritenersi tuttora escluse dal limite normativo previsto dall’art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017.