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Esclusa la durata minima triennale per gli incarichi dirigenziali a contratto negli enti locali

Con la recente sentenza n. 4812 del 3 marzo 2026, la Sezione Lavoro della Cassazione ha compiuto un deciso revirement rispetto al proprio precedente costante orientamento, escludendo categoricamente l’esistenza di una durata legale minima triennale per gli incarichi dirigenziali a termine conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

La Corte evidenzia infatti che la previsione di cui al comma 2 dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001, dettata per gli incarichi assegnati agli appartenenti ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, non ha portata generale e non può pertanto applicarsi anche agli incarichi conferiti, ai sensi del comma 6, a dipendenti della p.a. non appartenenti ai ruoli dirigenziali o a soggetti esterni all’amministrazione.

Invero, come osservato in precedenza della stessa Cassazione nella sentenza n. 31399 del 2024, vi osta anzitutto l’argomento letterale, dal momento che l’art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, non prevede un termine minimo per i rapporti ai quali si riferisce, differentemente dall’art. 19, comma 2.

Oltre a ciò, «assumono rilievo considerazioni di carattere logico sistematico. Infatti, l’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 165 del2001, concerne la situazione dei dirigenti di ruolo della P.A. Al contrario, il successivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo. Ciò spiega perché sia fissato un termine minimo di durata degli incarichi dall’art. 19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all’interno della P.A. Al contrario, l’art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti. Essi spesso si occupano di attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione. Non a caso, in base all’art. 19, comma 2, con i provvedimenti indicati da quest’ultima disposizione sono “individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati”; diversamente, l’art. 19, comma 6, non contiene analoga previsione, anche perché non vi sono analoghe esigenze correlate a un termine minimo. Il riferimento specifico a “l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire”, nonché, “alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo”, è coerente con la previsione di durata dell’incarico che va parametrata ai citati obiettivi e che non può essere inferiore a tre anni. D’altronde, se si accogliesse il ricorso, si verificherebbe la singolare situazione per la quale i contratti indicati ai commi 3 e 4 dell’art. 19 de quo avrebbero una durata fissa predeterminata per legge, vale a dire di tre anni, non potendo il rapporto né cessare prima del decorso di questo termine né superarlo» (Cass. n. 31399 del 2024).

A tali condivisibili rilievi, precisa la Sezione, può aggiungersene uno ulteriore.

Questa Corte ha infatti di recente ribadito che il lavoro dirigenziale pubblico a termine, quale si esprime nell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, si configura come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato, il che «ha peraltro il naturale effetto di far rientrare appieno la fattispecie nel contesto della disciplina vincolistica eurounitaria finalizzata ad evitare la reiterazione abusiva dei rapporti a termine, onde contrastare la precarizzazione. Ciò anche perché è oramai del tutto pacifico che il rapporto dirigenziale pubblico, di natura subordinata secondo il diritto nazionale, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, non potendo ricondursi a nessuna delle ipotesi di esclusione previste dalla clausola 2, par. 2 dell’Accordo Quadro» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025, dando continuità a quanto affermato da Cass., Sez. L, Sentenza n. 13066 del 26/04/2022).

Tale inquadramento non solo conduce ad affermare che la facoltà di rinnovo dei contratti ex art. 19, comma 6, non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata massima stabiliti dalla norma, neanche attraverso l’attribuzione di un incarico diverso, se quest’ultimo afferisca comunque alla normale attività dell’ente (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025), ma porta altresì a considerare incompatibile con lo spirito della disciplina eurounitaria la fissazione di una durata legale minima triennale per incarichi come quelli in esame, conferiti a soggetti esterni o comunque non appartenenti al ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato, naturalmente destinati a soddisfare esigenze temporanee dell’amministrazione.

Le considerazioni sin qui svolte sull’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si attagliano poi perfettamente anche agli incarichi conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 TUEL, su cui pure la sopra citata Cass. n. 31399 del 2024 non aveva ritenuto di dover espressamente intervenire.

Nel momento in cui stabilisce che lo statuto dell’ente può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, l’art. 110 TUEL sottintende che tale tipologia di contratti è funzionale al soddisfacimento di esigenze temporanee ed eccezionali dell’amministrazione locale, come tali incompatibili con una durata legale minima.

Per la Cassazione, tuttavia, nulla vieta alle singole amministrazioni di concludere contratti che, entro i limiti massimi comunque stabiliti dall’art. 19, comma 6 e dall’art. 110 TUEL, fissino espressamente un termine di durata triennale; ove però lo faccia, le è impedito di recedere anticipatamente dal contratto rispetto al termine pattiziamente fissato.

Benché infatti l’art. 110 del D.Lgs. n. 267 del 2000 stabilisca che i contratti a tempo determinato diretti alla copertura di posti dirigenziali non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, ciò non implica che gli stessi cessino automaticamente con il venir meno, per qualsiasi causa, del vertice politico dell’ente. Tale limite riguarda infatti l’astratta durata del mandato elettivo e dunque la durata dell’incarico al momento del suo conferimento, mentre la cessazione anticipata resta disciplinata dalle regole generali, in particolare, per gli enti locali, dall’art. 109 TU enti locali, secondo cui essi «sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9728 del 18/04/2017, Sez. L, Sentenza n. 11015 del 05/05/2017).

Tags: Durata, Incarichi dirigenziali