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DL Pa: le ultime novità per gli enti locali

Lo scorso 17 aprile è arrivato il via libera delle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera al decreto legge sulla Pa. Le due commissioni hanno dato mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Aula, dove il provvedimento approderà domani, martedì 22 aprile.

Nel corso dell’esame in sede referente sono state introdotte numerose modifiche al testo originario del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Vediamo insieme le novità più rilevanti:

  • viene elevata dal 10% al 15% la percentuale massima delle facoltà assunzionali che possono essere destinate al reclutamento a tempo determinato, con contratto di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, di soggetti in possesso di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o di diploma di istruzione e formazione tecnica superiore (art. 1, comma 1);
  • vengono modificati i requisiti che devono essere posseduti dagli studenti di età inferiore a 24 anni per essere assunti (sino al 31 dicembre 2026) dalle amministrazioni pubbliche, attraverso apposite convenzioni, con contratto di formazione e lavoro. In particolare, si richiede che tali studenti siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei CFU (mentre attualmente è richiesto che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi). Viene inoltre specificato che i requisiti di partecipazione alle relative procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della candidatura e che l’assunzione in servizio può essere perfezionata anche per i candidati vincitori che al momento dell’assunzione abbiano conseguito il titolo di studio della laurea o compiuto 24 anni di età (art. 1, comma 1-bis);
  • viene specificato espressamente che l’obbligo di destinare almeno il 15% delle facoltà assunzionali alle procedure di mobilità decorrerà solamente dal 2026 (peraltro solo il 15% della facoltà assunzionali effettivamente impegnate da ogni ente in ciascun esercizio finanziario). Vengono poi integralmente esclusi dall’obbligo in oggetto gli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a cinquanta unità e i casi in cui il piano assunzionale dell’amministrazione preveda un numero di assunzioni inferiore a dieci unità (art. 3, comma 1, lett. c, capoverso 2-bis);
  • viene prevista in favore delle persone con disabilità di cui alla legge n. 68 del 1999 una riserva di posti pari al 10% di quelli messi a concorso da parte delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le quote di riserva ivi previste in favore dei soggetti aventi titolo all’assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette definite ai sensi della medesima legge n. 68 (art. 3, comma 1, lettera d), n. 01);
  • vengono introdotte alcune innovazioni organizzative nelle modalità di svolgimento delle prove d’esame nei concorsi pubblici. Si stabilisce in particolare che il diario delle prove, il punteggio conseguito, l’eventuale convocazione alle prove nonché l’elenco dei candidati che abbiano superato la prova, con i relativi punteggi, siano messi a disposizione dei partecipanti in un’area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale unico del reclutamento, e che gli esiti delle prove orali, con l’elenco dei candidati esaminati, siano altresì affissi, al termine di ogni sessione giornaliera d’esame, nei luoghi di svolgimento della prova (con conservazione dell’affissione fino al termine della relativa giornata) (art. 3, comma 1, lett. e);
  • si concede alle amministrazioni pubbliche la possibilità (previo svolgimento di procedure selettive conformi a quanto previsto dall’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001) di coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa di proprio personale mediante il ricorso a contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, comunque non superiore all’effettiva durata dell’aspettativa stessa. Tali contratti si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa (art. 3, comma 1, lettera e-bis);
  • si estende il regime di incompatibilità previsto per i componenti e i dirigenti della CONSOB a tutti i componenti degli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche e delle autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati (art. 3, comma 3-bis);
  • si prevede che, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, il distacco o l’assegnazione presso altre amministrazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni, delle Unioni di comuni e delle città metropolitane con un numero di dipendenti eguale o inferiore a 50 unità venga subordinato al nullaosta dell’amministrazione di appartenenza sino al 31 dicembre 2026 (art. 3-bis);
  • si riconosce una premialità a coloro che hanno prestato servizio presso le PA per l’attuazione del PNRR, ai fini della valutazione dell’esperienza acquisita, nell’ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni. Ciò, però, solo a condizione che non siano già previste specifiche riserve di posti per tale pregressa esperienza (art. 4, comma 2-bis);
  • viene estesa anche alle graduatorie relative ai concorsi banditi nell’anno 2025 l’esclusione dal campo di applicazione della cd. norma “taglia idonei”, ovvero quella disposizione di legge che limita il numero di candidati dichiarati idonei in un concorso pubblico, oltre a quelli vincitori (art. 4, comma 9);
  • si delega il Governo a modificare l’ordine di preferenza dei titoli nei pubblici concorsi di cui al DPR 487/1994, includendo gli invalidi di guerra, nonché gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra con precedenza rispetto alle categorie ivi previste (art. 4, comma 9-bis);
  • si prevede la possibilità di inserire il merito sportivo tra i titoli valutabili per l’elaborazione delle graduatorie concorsuali ove conferente con le posizioni bandite (art. 4, comma 9-septies);
  • si prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di individuare, tra il personale in servizio e quello di futura assunzione, la figura professionale del social media e digital manager, dedicata all’elaborazione delle strategie comunicative specifiche per i social media e alla gestione delle piattaforme social (arti. 4, commi 9-novies e 9-decies);
  • viene concessa alle pubbliche amministrazioni la possibilità di riconoscere l’esperienza professionale maturata nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato o di rapporti di collaborazione, prevedendo nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato la valorizzazione del servizio prestato con pieno merito per almeno trentasei mesi (alla data di pubblicazione del bando) sulla base dei predetti rapporti (art. 4, comma 9-undecies);
  • si dispone che i comuni tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia ai sensi del comma 1 del dell’articolo 19 della legge n. 10 del 1991, possano assolvere a tale obbligo in forma associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le forme associative disciplinate dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (art. 6-ter);
  • viene estesa anche agli anni 2025 e 2026 la deroga in materia di requisiti di anzianità di servizio da stabilire nelle procedure di selezione pubblica per l’assunzione con contratto a tempo determinato dei dirigenti degli enti locali di cui all’articolo 8, comma 7-bis, decreto-legge n. 19/2024 (art. 7, comma 4-ter);
  • si estende anche alle Unioni di comuni l’ambito di applicazione della disciplina transitoria che consente, fino al 31 dicembre 2026 e a determinate condizioni, la stabilizzazione, nella qualifica già ricoperta, del personale non dirigenziale che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione, e che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali (art. 8, comma 3-ter);
  • viene estesa anche ad altri comuni con analoghe condizioni di marginalità geografica, criticità amministrative connesse all’immigrazione, o esigenze di rafforzamento legato alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del PNRR, la possibilità di vedersi assegnare un segretario comunale di fascia immediatamente superiore rispetto a quella prevista per l’ente, qualora lo stesso sia nelle condizioni finanziarie di poterne sostenere le maggiori spese (art. 9, comma 1);
  • si introducono nuovi adempimenti per i segretari comunali iscritti all’Albo che non abbiano ancora conseguito la prima nomina, prevedendo un limite massimo di cinque anni entro i quali deve essere conseguita detta nomina, pena la cancellazione dall’Albo. Sono fornite inoltre indicazioni in merito alla data di decorrenza dei termini per il conseguimento della prima nomina da parte dei segretari comunali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, risultino già iscritti all’albo e non abbiano ancora conseguito la prima nomina e si prevede, infine, che i posti resi disponibili dalle cancellazioni di cui alle presenti norme si aggiungano alle facoltà assunzionali autorizzabili per i segretari comunali secondo la normativa vigente (art. 9, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater);
  • si circoscrive l’inconferibilità ad ex-amministratori regionali o locali di incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale ai soli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 200162 e all’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Si prevede, inoltre, che le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali non si applichino ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l’incarico (art. 12-bis);
  • si interviene sulla disciplina dei rapporti intercorrenti tra procedimento disciplinare e procedimento penale instaurati nei confronti dei pubblici dipendenti, apportando specifiche modifiche all’art. 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 (art. 12-ter);
  • si prevede infine che, a decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dalla normativa vigente e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possano incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali (art. 14, comma 1-bis).
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