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Divergenze interpretative sull’assoggettabilità del welfare integrativo al tetto del salario accessorio

Nel dare riscontro ad una richiesta di parere finalizzata a verificare se le somme destinate al finanziamento del welfare integrativo provenienti dal Fondo risorse decentrate siano o meno da includere nel tetto del salario accessorio, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha ricordato (con Deliberazione n. 14/2024/SRCPIE/PAR) che già in passato altre Sezioni regionali (deliberazioni SRCVEN/503/2017/PAR, SRCLIG/61/2023/PAR e SRCLIG 27/2019/PAR, SRCLOM/174/2023/PAR) hanno ritenuto di escludere dal limite sopra citato quelle erogazioni che risultino prive di finalità retributiva e che assolvano ad una funzione contributivo-previdenziale o assistenziale.

Da ciò, precisa la Sezione, se ne deduce che le misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 CCNL, benché finanziate dal Fondo risorse decentrate, non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL.

In questo caso, peraltro, la Sezione regionale ha anche escluso che possa assumere un qualche rilievo il fatto che le risorse in questione risultino già incluse nel Fondo stesso oppure derivino da aumenti disposti in applicazione del CCNL.

Sul punto pare però doveroso rammentare anche il diverso orientamento espresso dalla RGS con la Nota Prot. n. 228052 del 18/09/2023, a giudizio della quale le risorse destinate alla componente variabile del fondo per la contrattazione integrativa individuate dall’articolo 79, comma 2, lettera c) del CCNL 16 novembre 2022, indipendentemente da qualsiasi vincolo di destinazione stabilito in sede negoziale, siano da intendersi nel perimetro di verifica del limite 2016 della retribuzione accessoria.