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Disciplina delle spese per le consultazioni elettorali dell’anno 2022

In data odierna il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha diramato la circolare n. 54/2022 avente ad oggetto: “Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022 Disciplina delle spese”

La circolare evidenzia che al momento non si conosce ancora l’importo delle risorse che sarà stanziato dal Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento delle spese in oggetto e perciò invita gli enti a contenerle nei limiti di quanto strettamente necessario, in quanto eventuali eccedenze rispetto all’importo massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi.

Relativamente alle spese riferite al lavoro straordinario dei dipendenti comunali, non potrà essere superato il limite mensile individuale di 40 ore medie fino ad un massimo di 60 ore mensile. Inoltre si precisa che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, ha avuto inizio il 18 aprile 2022, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e terminerà il 17 giugno2022, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Appena ultimati i propri adempimenti, i Comuni dovranno redigere il rendiconto e inviarlo alle Prefetture con la massima sollecitudine ed in ogni caso non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, e cioè entro il giorno 12 ottobre 2022.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno essere corredati della seguente documentazione giustificativa:
a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi della legge n. 68 del 1993. Al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest’ultima tipologia di spesa, i Comuni dovranno altresì allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l’indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;
b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni potranno essere prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli Comuni che pagheranno lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l’esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti, sotto la responsabilità dell’Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione. Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l’avvenuta estinzione dei titoli;
c) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc. Tali fatture dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;
d) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;
e) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i rimborsi spese;
f) eventuale ulteriore documentazione che gli Uffici vorranno richiedere per accertare, caso per caso, l’ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni soprariportate.