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Diritto di abitazione al coniuge assegnatario anche se l’immobile è posseduto da un soggetto estraneo al matrimonio

Con la sent. 230/2022, la CTR per il Piemonte ha chiarito che la soggettività passiva riconosciuta in capo all’ex coniuge assegnatario (art. 4 co. 12 quinquies D.L. 16/2012; ma il principio vale anche in tema di nuova IMU stante quanto disposto dall’art. 1 co. 743 L. 160/2019) sussiste anche qualora l’immobile sia posseduto da un soggetto estraneo alla coppia.

La vicenda: la contribuente presentava istanza di rimborso al Comune sostenendo di avere erroneamente versato il tributo relativo ad un’abitazione posseduta (e concessa in comodato al figlio) in quanto non più soggetto passivo ai fini IMU a seguito di provvedimento giudiziale di separazione con il quale il giudice assegnava l’alloggio alla ex nuora, la quale acquisiva la titolarità passiva collegata al sorgere di un diritto di abitazione secondo quanto previsto dall’art. 4 sopra citato. Il Comune negava il rimborso ritenendo non applicabile alla fattispecie esaminata quanto stabilito dalla norma menzionata perchè operante solo nei limiti delle quote di possesso degli ex coniugi e non relativamente ad immobili concessi in comodato da terzi estranei al rapporto coniugale.

I giudici di primo grado rigettavano le motivazioni della contribuente evidenziando che l’art. 4 co. 12 quinquies D.L. 16/2012 costituisce una deroga alla previsione generale ed è riferito esclusivamente alla posizione del coniuge non assegnatario (titolare di un diritto reale ma escluso dal suo godimento in forza della sentenza di separazione) con la conseguenza che la disposizione non può essere applicata al di fuori del caso previsto, ossia al rapporto tra comodante e comodatario. Evidenziavano inoltre che la ricorrente intendeva applicare la normativa speciale anche al caso in cui l’immobile assegnatario fosse di proprietà di un soggetto estraneo al matrimonio, e quindi alla sentenza di separazione, al quale non può certamente estendersi il riferimento al diritto di abitazione contenuta nella legge. Infine rilevavano l’impossibilità di una interpretazione estensiva della norma in quanto avente carattere speciale.

La Commissione Regionale evidenzia in primo luogo che, dall’esame della disposizione normativa riportata, non è in alcun modo possibile desumere la limitazione asserita dalla CTP, ossia che la soggettività passiva del coniuge assegnatario si verificherebbe solo nel caso in cui il coniuge non assegnatario fosse proprietario o comproprietario dell’immobile o, più in generale, titolare, anche per quota, di un diritto reale sull’immobile. Pertanto, rispetto all’ex casa coniugale, soggetto passivo ai fini IMU, è in ogni caso il coniuge assegnatario, sebbene non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile, il quale, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, può usufruire anche dell’esenzione dal tributo.

In secondo luogo, rileva che la conclusione della CTP circa l’impossibilità di un’interpretazione estensiva della norma, in quanto avente natura speciale, è in verità disattesa dalla Corte di Cassazione (sent. 11416/2019) la quale, dopo aver affermato che con l’intervento normativo ex art. 4 co. 12 quinquies D.L. 16/2012 il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio, cosicché l’imposizione ricade in capo all’utilizzatore, ha precisato che tale norma non configura un’ipotesi di agevolazione o di esenzione, ovvero di norma speciale, e non vale per la stessa il divieto di interpretazione analogica nonché di interpretazione estensiva ai sensi dell’art. 14 preleggi. Ne consegue che l’interpretazione restrittiva, affermata dalla CTP nella sentenza qui appellata, non è conforme al canone interpretativo della possibilità di interpretazione estensiva della norma stessa.

In conclusione quindi è indiscutibile, in forza dell’interpretazione estensiva ammessa e riconosciuta dalla Cassazione, che la soggettiva passiva ai fini IMU ricada sempre in capo al coniuge assegnatario, anche nell’ipotesi in cui l’immobile risulti essere di un soggetto terzo, estraneo al matrimonio e, quindi, alla sentenza di separazione.