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Dipendente comandato demansionato: conseguenze economiche a carico dell’ente di appartenenza

Con la recente ordinanza n. 1471 del 15 gennaio 2024, la IV Sezione Civile della Cassazione ha evidenziato che in presenza di un comando ex art. 23 bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 – ma queste considerazioni valgono, in generale, in tutte le ipotesi similari nelle quali rileva, comunque, l’interesse della P.A. comandante – deve trovare applicazione il principio per il quale l’onere delle conseguenze economiche derivanti dall’esecuzione del rapporto del dipendente comandato va posto a carico dell’ente nell’interesse del quale l’attività è svolta, ossia, quantomeno, quello di appartenenza del dipendente.

Ciò avviene, di certo, nell’eventualità che il lavoratore abbia svolto presso il comandatario mansioni superiori, ma anche qualora il comandato sia stato demansionato. Questo perché a carico della P.A. di appartenenza permangono il potere direttivo e l’onere di vigilare sull’esecuzione del rapporto.

Con l’ordinanza in esame la Cassazione ha poi dettato una serie di principi in tema di pubblico impiego privatizzato, fra cui quello per cui non è configurabile un distacco del dipendente nei termini in cui avviene nel lavoro privato.

In particolare, secondo la Cassazione, vanno affermati i seguenti principi di diritto:
In tema di pubblico impiego privatizzato, ricorre l’istituto, di natura straordinaria, del comando quando il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso differente Amministrazione o diverso ente pubblico per esigenze esclusive di detta Amministrazione o di tale ente, determinandosi una dissociazione fra titolarità del rapporto d’ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione., cui consegue una modifica del c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente fa sua opera“;
In tema di pubblico impiego privatizzato, non è configurabile un distacco del dipendente nei termini in cui avviene nel lavoro privato, non potendosi qualificare come tale la situazione nella quale il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una P.A., è utilizzato in via temporanea presso un ufficio della medesima P.A. diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio, venendo egli assegnato, diversamente dalle ipotesi di comando, non ad una P.A. distinta da quella di appartenenza, ma ad un ufficio, differente da quello nel quale è formalmente incardinato, facente parte, comunque, dell’ente datore di lavoro, per soddisfare delle esigenze che sono solo di quest’ultimo ente“;
In tema di pubblico impiego privatizzato, nelle ipotesi, di cui all’art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, di personale comandato, fuori ruolo o in altra analoga posizione, gli oneri economici conseguenti alle prestazioni rese da tale personale gravano sull’amministrazione di appartenenza, che è il soggetto passivamente legittimato nei giudizi concernenti detti oneri, anche se correlati allo svolgimento di mansioni superiori o a casi di demansionamento”;
In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora, come nel caso previsto dall’art. 23 bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, dispongano, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di loro personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private sulla base di intese tra le parti, ricorre un’ipotesi di comando caratterizzata, rispetto alla figura generale, dal fatto di essere finalizzata a realizzare quantomeno un interesse della P.A. comandante“.

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