Chiamata ad esprimersi sulle corrette modalità di determinazione dei compensi spettanti agli amministratori delle società in house comunali, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha enunciato con delibera n. 9/SEZAUT/2026/QMIG il seguente principio di diritto:
«- per le società a controllo pubblico controllate da regioni ed enti locali, l’amministrazione controllante può, nel presupposto in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali, individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui rinvia l’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;
– esclusivamente a fronte della dimostrazione di vicende modificative (eventualmente a seguito di operazioni straordinarie) dell’oggetto sociale e/o della governance e/o della struttura tali da tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento dell’attività societaria e/o da comportare una maggiore complessità della società, se non addirittura da autorizzare la identificazione di un soggetto giuridico sostanzialmente “nuovo”, sicché, alla luce di tali vicende, il costo da corrispondere per i compensi degli amministratori possa essere considerato in concreto irrisorio e sostanzialmente inesistente, l’amministrazione controllante può individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, richiamato dall’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;
– in entrambe le ipotesi, i parametri per determinare l’emolumento da corrispondere agli amministratori dovranno essere individuati in precisi indicatori dimensionali, confrontando, in primis, il compenso con il volume d’affari, il patrimonio netto e l’utile della società; di poi, evidenziando dell’incarico la sua complessità, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica ed, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti, entro il limite dell’equilibrio economico e comunque senza superare il tetto massimo complessivo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici».
A giudizio della Corte, oltre alla considerazione del carattere ab origine transitorio della norma, tale opzione ermeneutica appare confortata anche dall’ulteriore argomentazione per cui la sua rigida applicazione determina un palese sbilanciamento, in danno dei primi, tra obiettivi di efficienza ed efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità – che, evidentemente, non sarebbero incentivate ad assumere cariche societarie pubbliche o a mantenerle, ove mancasse del tutto l’equilibrio sinallagmatico tra quanto si richiede loro, in termini di prestazione professionale e responsabilità, e la retribuzione loro prospettata – ed obiettivi di economicità e contenimento della spesa, con rischio di perdita di competitività sul mercato, soprattutto per le società che gestiscono servizi pubblici essenziali.
Va considerato inoltre che, a contrastare il timore circa i rischi di una eccessiva liberalizzazione delle remunerazioni in ambito societario pubblico, oltre al richiamato obbligo per le amministrazioni di ricorrere a precisi indicatori dimensionali per responsabilmente stabilire ed adeguatamente motivare (con una motivazione che dovrà essere evidentemente analitica oltre che “rinforzata”) la congruità dell’emolumento nell’esercizio della discrezionalità tecnica funzionale alla sua determinazione, soccorre anche lo stesso TUSP.
L’art. 20, comma 1, del TUSP, infatti, dispone che le amministrazioni effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono le partecipazioni, dirette e indirette – analisi che certamente obbliga a considerare anche i costi di funzionamento, compresi i compensi degli organi sociali – e che tale provvedimento dovrà essere trasmesso, oltre che alla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP di cui all’articolo 15 del d.lgs. 175/2016, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Orbene, proprio tali ricognizioni periodiche, previste ex lege e controllabili in sede di valutazione dei piani di razionalizzazione ad opera delle sezioni regionali della Corte dei conti, rappresenteranno la sede per far emergere quelle ipotesi di mero restyling societario, che si palesassero non qualificate da importante impatto sostanziale modificativo dell’organizzazione degli uffici e delle attività, e non coerenti con i parametri di ragionevolezza e proporzionalità a cui le amministrazioni devono uniformarsi.
Da ultimo la Sezione coglie l’occasione per ribadire il proprio auspicio affinché si provveda tempestivamente all’emanazione del decreto per la determinazione dei compensi previsto dal comma 6 dell’art. 11 del d.lgs. 175/2016, tenuto conto dell’orientamento della Corte costituzionale sulla legittimità di interventi statali comprimenti l’autonomia di spesa solo ove transitori (sentenza n. 43/2016, confermata dalla pronuncia n. 103/2018) e delle disfunzioni che, sempre secondo la Consulta, una prolungata carenza di parametri attualizzati è suscettibile di determinare.
