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Decreto PNRR: segretari comunali permanentemente esclusi dai tetti di spesa del personale

Il Governo si appresta a varare un nuovo decreto-legge per accompagnare l’ultima fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle politiche di coesione.

Il nuovo testo, atteso in uno dei prossimi Consigli dei ministri, punta ad eliminare i colli di bottiglia amministrativi e a garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026.

Nella bozza di provvedimento, che consta di 33 articoli, trovano spazio anche una serie di misure dedicate al rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR (art. 3).

Tra queste, per quanto qui di interesse, rilevano in particolare quelle dirette ad affrontare la grave carenza di Segretari comunali nei piccoli comuni, che rischia di compromettere l’efficacia del PNRR.

Prima però di entrare nel merito delle soluzioni giuridiche prospettate dal decreto in esame, è bene comprendere anzitutto la dimensione del fenomeno.

I numeri parlano chiaro. Alla data del 20 ottobre 2025, le sedi di segreteria gestite dall’Albo (sia singole che convenzionate) erano pari a n. 4.924, ma quelle coperte da un titolare risultavano poco meno della metà: 2.429. La situazione più drammatica è stata registrata nella fascia C, che raccoglie i comuni fino a tremila abitanti, dove mancavano all’appello ben 1.561 Segretari. Le Regioni che, più di altre, lamentano l’assenza dei Segretari comunali sono quelle che, inevitabilmente, vedono una maggiore presenza di comuni di piccole dimensioni demografiche (Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Liguria e Veneto).

Il quadro sopra descritto impone quindi al Legislatore di agire su un duplice piano: da un lato l’alleggerimento dei tetti di spesa, dato che molti neo-iscritti non riescono ad ottenere la prima nomina proprio a causa delle difficoltà per i piccoli enti di rispettare tali vincoli, e dall’altro l’incremento del numero delle iscrizioni all’Albo (340) da effettuare in relazione al concorso pubblico indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali prot. n. 28269 del 18 novembre 2024.

La seconda delle misure poc’anzi citate, in realtà, ha già trovato spazio all’interno della Legge di Bilancio 2026 (comma 833), mentre l’esclusione del trattamento economico del segretario dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, pur essendo stata discussa in varie occasioni, alla fine è sempre stata scartata.

La norma contenuta nel presente provvedimento mira ad allargare e rendere strutturale un’agevolazione nata con il decreto Pa del 2023 (articolo 3, comma 6, del D.L. 44/2023), che aveva previsto l’esclusione del costo dei i segretari dai tetti di spesa di personale solo fino al 2026, e solo per gli enti che alla data di entrata in vigore di quel provvedimento non avessero il segretario.

L’attuale formulazione della disposizione in esame, tuttavia, ha dato vita ad un regime di calcolo della spesa per il personale degli enti locali a doppio binario, con il risultato di penalizzare in maniera irragionevole gli enti che il segretario già ce l’avevano, i quali hanno visto ridotta la propria capacità assunzionale proprio in virtù del computo della spesa per il segretario comunale all’interno della complessiva spesa del personale.

Il comma 3 dell’art. 3, pertanto, mira da un lato a rendere “strutturale” detta previsione, attraverso l’eliminazione del limite temporale previsto, dall’altro ad ampliare l’applicazione della disposizione a tutti i comuni, indipendentemente dalla circostanza che siano provvisti o meno del segretario comunale alla data di entrata in vigore del decreto, al fine di eliminare tale disparità di trattamento.

In tal modo si persegue la duplice finalità di favorire l’immissione di nuovi segretari comunali presso comuni di piccole dimensioni, i quali non vedono incidere la spesa del segretario comunali sulla propria capacità assunzionale e di liberare spazio assunzionale per i comuni già provvisti di segretario, i quali, non dovendo più considerare la relativa spesa all’interno della spesa del personale, potranno impiegare le corrispondenti somme, nel rispetto dei limiti vigenti, per procedere a nuove assunzioni.

È d’uopo però ricordare che l’esclusione prevista dal cit. art. 3, comma 6, del D.L. 44/2023, opera soltanto ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Resta perciò ferma l’inclusione del costo del segretario nel computo generale della spesa di personale da rapportare alla media delle entrate correnti dell’ultimo triennio (depurata del FCDE) ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019.

Altra novità di grande interesse per i piccoli comuni è quella prevista dal successivo comma 7 dello stesso art. 3, con la quale si consente agli enti che hanno ricevuto i contributi per le assunzioni straordinarie a tempo determinato finalizzate all’attuazione del PNRR e per la copertura degli oneri del segretario comunale (contributi di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233) di poterli utilizzare anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, considerato che il mancato utilizzo degli stessi in tale annualità è spesso determinato da fattori non dipendenti dall’inerzia dell’ente, bensì da fattori esterni.

 

Tags: PNRR, Segretari comunali