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Corte dei conti: divergenze interpretative sulla deroga per le assunzioni di assistenti sociali effettuate dalle Unioni di comuni

Contrariamente a quanto affermato in passato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna, la Sezione regionale del Lazio ritiene che le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali effettuate dalle Unioni di Comuni con gli appositi contributi all’uopo trasferiti dagli enti partecipanti (contributi di cui all’art. 1, co. 797 e ss., L. 178/2020) possano andare in deroga ai limiti assunzionali propri delle suddette forme associative (ex art. 1, comma 229, della legge 208/2015).

Con la deliberazione n. 38/2023/PAR, infatti, la Sezione laziale evidenzia che le norme in questione appaiono finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, concedendo la possibilità di assumere assistenti sociali, in deroga alla ordinaria disciplina di contenimento della spesa.

Circa la natura e le competenze della suddetta forma associativa, precisa poi il Collegio, il comma 1 dell’art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, statuisce che l’Unione dei comuni “è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi” e il successivo comma 5 che ad esso “sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di comuni di cui fanno parte”.

Il successivo comma 6 prevede che l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione “sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall’Unione e le corrispondenti risorse”.

Alla luce del quadro normativo delineato e della sua ratio, conclude quindi il parere, è ravvisabile la volontà del legislatore di garantire un più adeguato finanziamento e un maggiore sviluppo dei servizi sociali locali, siano essi svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.