Con la sentenza n. 240 del 23 giugno 2025, il T.A.R. dell’Abruzzo ha ricordato che la commissione di concorso non può omettere di predeterminare specifici criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati (da inserire nel verbale di insediamento, con pubblicazione sul sito dell’istituzione prima dell’inizio dei lavori).
Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali (e lo stesso vale anche per la valutazione dei titoli) deve infatti essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal Legislatore, il quale pone l’accento proprio sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento in cui non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 18 giugno 2019, n. 4104; id., 11 dicembre 2018, n. 6979; id., 17 maggio 2017, n. 2334; id., 27 settembre 2016, n. 3976; id. 19 marzo 2015, n. 1411; id., 26 gennaio 2015, n. 325; id., 3 marzo 2014, n. 990; Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 284; id., 4 marzo 2011, n. 1398).
E a nulla vale sostenere che la commissione si sia avvalsa a tal fine di apposita piattaforma informatica progettata con la funzione di calcolare automaticamente i punteggi da assegnare ai candidati, facendo sì che la funzione della commissione fosse esclusivamente quella di verificare la correttezza del punteggio finale già attribuito dalla piattaforma stessa.
Invero, precisano i giudici, la scelta dell’introduzione progressiva di componenti di Intelligenza Artificiale e strumenti informatici di ultima generazione nel procedimento amministrativo in generale e nelle procedure concorsuali in particolare può costituire di certo un consistente ausilio per l’Amministrazione potenziandone l’efficienza, ma non può sostituire del tutto l’intervento umano della Commissione, a cui l’attività valutativa è imputabile sotto il profilo giuridico, che deve svolgere l’imprescindibile funzione di controllo sull’attività svolta per il tramite dei sistemi informatici.
Pertanto la scelta della commissione, all’atto dell’insediamento e prima della valutazione dei titoli, di optare tra l’attribuzione di un punteggio complessivo unico per tutti i titoli artistici, professionali o culturali elencati nella domanda di partecipazione (max 20 titoli) rispetto all’attribuzione di un punteggio singolo per ognuno dei titoli presentati, non la esimeva comunque di predeterminare i criteri valutativi specifici per giungere al valore unico e di applicarli al caso in esame in stringente aderenza al principio generale secondo il quale “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi; gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l’attività umana con quella impersonale, che poi non è attività, ossia prodotto delle azioni dell’uomo, che può essere svolta in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche”. (T.A.R. Lazio sentenza n.6688/2019).