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Conseguenze della mancata costituzione del Fondo nell’anno di riferimento

Con la recente deliberazione n. 123/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia è tornata a ribadire che la mancata costituzione del Fondo per le risorse decentrate nell’anno di riferimento fa sì che tutte le risorse di natura variabile, ivi incluse quelle da “riportare a nuovo”, vadano a costituire vere e proprie economie di spesa.

Sulla materia si è infatti già ripetutamente espressa la Corte, ed in particolare questa Sezione con la deliberazione 386/2019/PAR, nella quale sono stati ricostruiti i principi di diritto utili ad applicare correttamente la disposizione contenuta al punto 5.2 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011. In tale deliberazione si richiama, infatti, la distinzione, all’interno del Fondo per le risorse decentrate, di due tipologie di risorse, quelle stabili e quelle variabili, le prime caratterizzate da certezza, continuità e di stabilità, le seconde determinate “con valenza annuale e finanziate di anno in anno dall’Ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio”. Dato che queste ultime hanno “carattere occasionale o (sono) soggette a variazioni anno per anno”, la giurisprudenza della Corte è concorde nel considerare che, in quanto tali, “devono e possono trovare applicazione solo nell’anno in cui sono state discrezionalmente previste e alle rigide condizioni, da riscontrarsi anno per anno, indicate nei CCNL di riferimento” (in tali termini, vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR; deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 201/2019/PAR).

La stessa deliberazione 386/2019/PAR, con riguardo alla costituzione del Fondo, richiama l’articolo 67, comma 1, del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali, del 21 maggio 2018, “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22.1.2004…“. A tenore del secondo comma del medesimo articolo 67, tra le somme che incrementano “stabilmente” l’importo di cui al comma 1, sono previsti, alla lettera g), “gli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate“. Il terzo comma del medesimo articolo, definisce come il Fondo risorse decentrate possa essere alimentato annualmente con importi variabili, ed in particolare – alla lettera e) – con gli “eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999”, ammettendo la confluenza del Fondo dell’anno successivo, ove costituito.

È quindi ribadito il principio che, per i compensi per il lavoro straordinario, la distinzione rilevante verta tra gli importi dei risparmi che rientrano nella componente stabile del Fondo (previsti dal comma 2 lett. g) dell’art. 67) o nella componente variabile (successivo comma 3, lett. e)), dato che, in caso di mancata costituzione del Fondo nell’anno di riferimento, solo le voci stabili finiscono come quota vincolata del risultato di amministrazione.