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Conglobamento dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare con decorrenza 1° gennaio 2026

Come noto, l’art. 60 dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024 prevede un parziale conglobamento nello stipendio tabellare di quote dell’indennità di comparto, con effetti positivi indiretti sul calcolo dei correspettivi di molti istituti (oltre che sull’importo dell’assegno pensionistico e della trattenuta per malattia).

Tale conglobamento, tuttavia, al fine di evitare incrementi non programmati della spesa pubblica, comporterà una corrispondente riduzione della parte stabile del Fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16/11/2022.

Rimaneva però ancora in sospeso la questione della decorrenza, poiché la Preintesa originariamente siglata prevedeva che questa traslazione di una parte dell’indennità di comparto verso il tabellare sarebbe dovuta avvenire a far data dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL.

Ma vista l’incertezza sui tempi necessari per arrivare alla firma definitiva dell’accordo, le parti hanno opportunamente proposto una correzione di rotta nell’errata corrige al contratto del comparto Funzioni locali, facendo decorrere detto conglobamento dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNL e, quindi, dal 1° gennaio 2026.

Con l’obiettivo di supportare gli operatori del settore in questa fase di prima applicazione della nuova disciplina contrattuale, abbiamo predisposto un semplice foglio di calcolo per determinare la riduzione da applicare al Fondo 2026.

Nel file è sufficiente inserire le unità di personale (anche a tempo determinato) destinatarie della indennità di comparto in servizio alla data del 1° gennaio 2026.

Tags: Rinnovi contrattuali, Trattamento economico