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Condizioni per l’utilizzo delle risorse da fondone nei rapporti con fondazioni ed enti partecipati

Con la recente deliberazione n. 282/2021 PAR la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha ritenuto possibile utilizzare “una quota delle risorse erogate dal fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 per effettuare trasferimenti in favore delle fondazioni al fine di compensare le maggiori spese e le minori entrate causate dall’emergenza pandemica. Per effettuare il trasferimento è, tuttavia, necessario che il comune, con riferimento alla situazione concreta, valuti l’effettiva ricorrenza di tutti i presupposti ai quali la consolidata giurisprudenza contabile subordina l’erogazione di contributi pubblici al fine di assicurare il perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate all’ente e la corretta gestione delle risorse pubbliche erogate”.

L’indicazione dei magistrati contabili è stata formulata in riscontro ad un quesito posto da un’amministrazione comunale che aveva specificato di essere membro in qualità di fondatore – unitamente ad altri 12 Comuni – di una Fondazione che gestisce una Residenza Sanitaria Assistenziale ed un Centro Diurno Integrato, riferendo che la pandemia da Covid 19 aveva comportato sia maggiori spese, che, soprattutto, minori entrate, legate alla riduzione degli ospiti della Residenza sanitaria assistenziale gestita, con la conseguenza che la fondazione “registra perdite mensili che a breve potrebbero rendere impossibile sostenerne la gestione finanziaria”. Sulla base del contesto rappresentato, il Comune ha chiesto se “sia legittimo l’utilizzo da parte dei Comuni soci di somme a valere sulle assegnazioni del Fondo funzioni fondamentali (art. 106 del Dl n. 34/2020, come rifinanziato dall’art.39 del Dl n. 104/2020), in cui sono presenti anche i codici relativi alle spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali, Famiglie, Imprese e Istituzioni sociali private, quale contributo straordinario concesso a fondazioni ed enti partecipati per coprire le maggiori spese da questi sostenute in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e comunque di ripianare il disavanzo di gestione da imputare non ad una “mala gestio” ma soltanto alla situazione davvero eccezionale creata dal fenomeno pandemico che ha comportato non solo maggiori spese ma ha determinato per le ragioni sopra esposte anche minori entrate”.