Skip to content

Cancellati i limiti all’uso delle graduatorie e il blocco delle procedure concorsuali fino a settembre

Nella seduta di martedì 25 luglio 2023, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (C. 1194-A/R).

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato per la conversione definitiva (che dovrà avvenire entro il prossimo 31 luglio).

Tra le numerose modifiche introdotte in sede referente si segnala in particolare quella che esclude i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali dal campo di applicazione oggettivo della sospensione di cui al comma 1 dell’art. 4. Per tali termini è stato infatti escluso un effetto sospensivo ex lege, rimettendo invece alla facoltà delle singole amministrazioni la sospensione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023.

Nel contempo, ieri, le Commissioni riunite I e XI della Camera hanno approvato un emendamento al decreto-bis sulla Pubblica amministrazione (il DL 75/2023) che attenua notevolmente l’impatto delle limitazioni all’utilizzo delle graduatorie concorsuali introdotte di recente dalla legge di conversione del D.L. n. 44/2023.

Viene infatti previsto che il limite massimo al numero di candidati idonei collocati utilmente nelle graduatorie concorsuali (ovvero “i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”) non si applicherà ai concorsi «banditi per il reclutamento di personale sanitario, educativo, scolastico, ivi incluso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni», nonché «alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato».

Le Commissioni riunite hanno poi approvato un altro importante emendamento che concede ai comuni la facoltà di prevedere (nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) «nell’ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente».