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Assunzioni di personale in costanza di esercizio provvisorio

Avrà luogo oggi pomeriggio alla Camera il voto di fiducia sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici (Approvato dal Senato) (C. 1436).

Nel corso dell’esame in sede referente del provvedimento in questione è stato approvato un emendamento Anci volto a consentire agli enti locali di procedere all’attuazione dei propri piani assunzionali anche qualora si trovino in condizione di esercizio provvisorio.

L’articolo 21-bis contiene infatti una norma di interpretazione autentica dell’articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la quale si prevede che tra le spese correnti che gli enti locali possono impegnare in costanza di esercizio provvisorio rientrano anche quelle per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario.

Inoltre si prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.