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Arconet si esprime sull’indicazione dell’avanzo vincolato da Fondone COVID

Come è noto l’articolo 154 comma 2 del DDL Bilancio 2021 prevede che le risorse da Fondone COVID non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione.

La quota vincolata dell’avanzo di amministrazione deve essere dettagliata, sia in sede di bilancio di Previsione (qualora l’ente decida di applicare quote dell’avanzo di amministrazione presunto) che di Rendiconto, nell’allegato a/2.
In relazione al Fondone Covid l’ammontare del vincolo al 31.12.2020 risultante dal prospetto a/2 sarà costituito dalla somma algebrica dell’unica entrata vincolata e delle minori entrate e maggiori/minori spese registrate.

La corretta, e semplificata,  rappresentazione del vincolo da Fondone COVID nello schema dell’allegato a/2 è indicata da Arconet con la Faq n. 43. Richiamando il principio contabile Allegato A/1 al punto 9.7.2 per il bilancio di previsione e al punto 13.7.2 per il rendiconto ricorda come “quando l’entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da c) a g) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L’elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Nota integrativa, seguendo lo schema dell’allegato a/2”. Arconet evidenzia che il rimando alla Nota integrativa e alla Relazione sulla Gestione sarà soddisfatto facendo riferimento alla certificazione stessa del Fondone COVID.

Pertanto gli enti avranno un’unica riga valorizzata sul prospetto a/2 che riporterà il capitolo in entrata relativo al Fondone, una voce di spesa che definirà l’oggetto della stessa, ad esempio “Utilizzi Fondone Covid”, e il saldo delle minori entrate e maggiori/minori spese indicato nella colonna c) con segno positivo.

Alla Nota integrativa sarà allegata l’ipotesi di certificazione del Fondone così come alla Relazione sulla Gestione in quanto la certificazione effettiva sarà redatta entro il 31 maggio 2021.