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Ancora necessaria la riduzione del Fondo risorse decentrate in caso di esternalizzazione di servizi

Con deliberazione n. 161/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha affermato che la disposizione dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale prescrive, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, la riduzione dei fondi della contrattazione in proporzione al numero dei dipendenti non più addetti al servizio esternalizzato, non risulta incompatibile con la nuova disciplina dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha come fine quello di garantire il valore medio pro-capite del fondo riferito all’anno 2018.

Ad avviso del Collegio, infatti, la disposizione da ultimo citata non elide il disposto dell’art. 6 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Invero, quest’ultima norma riguarda una specifica causa di riduzione del fondo conseguente all’esternalizzazione, mentre l’art. 33, comma 2, interviene nella materia della determinazione del “limite al trattamento accessorio”, adeguandolo “in aumento o in diminuzione”, rispetto a quello di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. N. 75/2017, “per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. La norma vuole cioè garantire il valore medio pro-capite del fondo al 31 dicembre 2018, a fronte di variazioni del personale rispetto a quello in servizio alla stessa data del 31 dicembre 2018.

Il fondo per la contrattazione decentrata acquista per effetto di detta norma una connotazione flessibile e dinamica (Sezione di controllo Lombardia delib. 95/2020/PAR).

Resta il fatto che, in caso di esternalizzazione di servizi, la riduzione dei fondi della contrattazione prevista dal comma 2 dell’art. 6 bis deve comunque garantire l’invarianza del valore medio pro capite del fondo accessorio riferito all’anno 2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.