La recente pubblicazione del Vademecum dei conti giudiziali a cura della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna ha riportato l’attenzione sul corretto utilizzo dei modelli a disposizione degli enti per la rendicontazione della gestione dei diversi agenti contabili.
L’attività delle Sezioni regionali di controllo non manca di fare emergere numerose problematiche legate non solo all’individuazione della figura di agente contabile ma anche all’errato utilizzo dei modelli a disposizione per la produzione dei conti giudiziali.
Il Vademecum, utilissima sintesi dei principali riferimenti normativi e di prassi in materia, ricorda in primo luogo quali figure sono da considerare agenti contabili e quali sono i modelli da utilizzare per la resa alla Corte dei conti.
Ogni amministrazione è tenuta ad individuare puntualmente gli agenti contabili operanti al suo interno: il tesoriere, l’economo, gli incaricati della riscossione (compresi coloro che incassano somme tramite POS), i consegnatari di beni (caratterizzati da debito di custodia), i consegnatari di titoli azionari e partecipativi e chiunque maneggi denaro pubblico o custodisca beni.
I modelli a disposizione sono:
- Mod. 21 – Agente della riscossione;
- Mod. 22 – Consegnatario di titoli azionari;
- Mod. 23 – Economo;
- Mod. 24 – Consegnatario di beni;
- Ex Mod. 11 – Conto del Tesoriere
In particolare proprio in merito all’utilizzo dei richiamati modelli i magistrati contabili specificano che: “La mancanza di un modello ad hoc per una particolare gestione contabile non comporta il venir meno dell’obbligo di resa: occorre rendicontare mediante uno schema idoneo, per forma e sostanza che rappresenti la gestione contabile (se necessario adattando il modello 21 o altro modello di gestione similare).”
Tale assunto, sebbene non riferito ad una specifica mancanza di modello di riferimento ma ad un errata scelta da parte dell’ente del modello da compilare, era già stato evidenziato da precedente giurisprudenza. Richiamiamo a tal proposito la Sentenza n. 116/2022 della Corte dei conti – Sez- Giurisdizionale per la Regione Calabria che afferma: “In linea di principio, è vero che la mancata adozione di una determinata forma o modello non incide sulla validità del conto, essendo necessario che il conto medesimo esibisca, nella sostanza, tutti gli elementi essenziali per rappresentare fedelmente la gestione.
In questo senso la giurisprudenza contabile è pacifica nell’affermare che “il conto che contenga comunque gli elementi richiesti (carico, scarico, resti, introiti, esito, rimanenze), ancorché redatto su modello irrituale, risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale” (Sezione giur. Marche, Sent. n. 368/2021).