Nel provvedimento AS2091 pubblicato sul bollettino n. 30 del 4 agosto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a fronte del quesito posto da un Comune, ha fornito le proprie considerazioni sulla nozione di servizio pubblico locale.
Secondo l’Antitrust, in tale nozione vi rientra “qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato da parte di un’impresa – a prescindere dalla natura del soggetto esercente e dalle sue modalità di finanziamento – e che garantisca un “corrispettivo” al prestatore”.
Per quanto riguarda il conseguimento di un corrispettivo, l’AGCM ricorda che questa condizione implica che il servizio abbia carattere economico, ossia che l’attività sia retribuita al prestatore, fermo restando che, come costantemente precisato dalla giurisprudenza eurounitaria, non occorre che il prestatore ottenga un utile o un guadagno, né importa chi lo retribuisca per detto servizio.
Ulteriore elemento ai fini della qualificazione di un’attività come servizio di interesse economico generale di ambito locale, concerne il riscontro della condizione di fallimento, anche parziale, del mercato, ovvero di insufficienza o inadeguatezza del mercato rispetto all’erogazione della prestazione.
L’Autorità, nel riscontrare la specifica richiesta del Comune istante, ricorda come la gestione degli impianti sportivi sia già stata qualificata, in precedenti atti, come servizio pubblico locale di rilevanza economica e segnala in ogni caso come la distinzione tra attività economiche e non economiche abbia carattere dinamico e la definizione di “servizio economico di interesse generale”, al netto di specifici riferimenti normativi, sia da apprezzare caso per caso.
Nella prima parte dell’Atto di segnalazione, l’AGCM interviene sul coordinamento tra le disposizioni del D. Lgs. 201/2022 e le normative di settore, queste ultime “si integrano nella disciplina generale come “frazioni” di un sistema unitario, la cui coesione è garantita da principi generali che si applicano a tutti i servizi pubblici locali, salva la presenza di apposite clausole di salvaguardia o prevalenza della disciplina settoriale e ferma, in ogni caso, la ratio pro-concorrenziale del decreto di riordino.”