Come noto, la legge di Bilancio 2026 (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 42/L della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025), all’articolo 1, commi 180 e 181, e da 185 a 190, detta disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.
In particolare, l’articolo 1, comma 185, della legge di Bilancio 2026 prevede che: “L’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all’anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028 […]”.
Il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025, recante “Adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento speranza di vita” (Allegato n. 1), prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2027, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”.
Pertanto, per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, l’incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici disposto dal decreto direttoriale 19 dicembre 2025, pari a tre mesi, si applica nella misura di un mese per l’anno 2027 e in misura intera di tre mesi per l’anno 2028.
La legge di Bilancio 2026 disciplina, inoltre, le fattispecie escluse dall’applicazione dell’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsto per il biennio in argomento. In particolare, all’articolo 1:
– il comma 186 prevede che l’incremento per il biennio 2027-2028 non si applica ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al successivo comma 187, ossia: a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell’allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c ) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
– il comma 188 dispone che l’incremento in argomento non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai lavoratori addetti a una mansione gravosa o particolarmente faticosa e pesante per il periodo indicato dalla legge (cfr. l’art. 1, comma 199, lett. d), della legge n. 232 del 2016);
– il comma 189, modificando il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, dispone che anche per il biennio in esame non si applica l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita ai requisiti previsti per l’accesso al pensionamento in favore degli addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti di cui al medesimo decreto legislativo.
Ai sensi del comma 190 dell’articolo 1 in argomento, infine, il citato comma 186 non si applica nei confronti dei soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell’APE sociale di cui all’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016.
Con la circolare n. 28 del 16 marzo 2026, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps ha fornito le necessarie istruzioni per l’applicazione delle disposizioni normative in argomento, fornendo in allegato anche una tabella riepilogativa dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, adeguati agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 (Allegato n. 2).
