Con la recente sentenza n. 17/2026/QM/MD, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti ha ribadito il principio secondo il quale “l’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”.
Infatti, affermano i giudici, la differenza tra i casi di incompatibilità assoluta e quelli di incompatibilità relativa non è di stampo marcatamente descrittivo, ma ha carattere sostanziale, giacché è basata su presupposti del tutto differenti e, in base alle specifiche previsioni di legge, dà luogo a conseguenze risarcitorie e/o sanzionatorie completamente difformi. Si tratta di due tipologie di fattispecie entrambe di carattere generale, a differenza di altri casi di volta in volta tipizzati dallo stesso legislatore, come ad esempio quelli di cui al comma 6 dell’art. 53 in commento (dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al cinquanta per cento di quello a tempo pieno, docenti universitari a tempo definito, et similia).
L’art 53 del d.lgs. n. 165/2001, ai commi 7 e 7 bis, prevede un danno da mancata entrata, sul presupposto che l’aliunde perceptum in difetto di autorizzazione debba essere riversato all’amministrazione di appartenenza. Qualora il dipendente non adempia all’obbligo sua sponte, è soggetto all’iniziativa della Procura della Corte dei conti, che sarà comunque tenuta a dar prova dell’illecito amministrativo – contabile secondo i canoni ordinari della responsabilità erariale (elemento oggettivo, dolo o colpa grave, nesso di causalità, ammontare del danno).
Per la violazione dell’art. 60 del DPR n. 3/1957, esteso dal predetto art. 53 a tutto il pubblico impiego, è invece prevista unicamente la decadenza dall’impiego, che, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve essere sic et simpliciter “dichiarata”, senza che l’amministrazione possa fare esercizio di alcun potere discrezionale per addivenire ad una conclusione diversa.
Per queste ipotesi, l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 non prevede l’obbligo del riversamento, né esplicitamente né implicitamente. Infatti, la norma ha ad oggetto gli “incarichi”, sicché presuppone un rapporto trilaterale tra il dipendente, l’amministrazione di appartenenza e l’ente o il privato conferente, mentre nell’art. 60 del DPR n. 3/1057 sono contemplate anche delle ipotesi in cui l’impiegato esercita autonomamente le attività vietate (commercio e industria), senza il conferimento dell’incarico da parte di un terzo e, dunque, senza la previsione di un compenso che in tesi possa essere riversato all’amministrazione di appartenenza.
Inoltre, al comma 7, l’art. 53 fa salve “le più gravi sanzioni” e “la responsabilità disciplinare”, ma non fa alcun riferimento alla decadenza prevista per le ipotesi di cui all’art. 60 del DPR n. 3/1957, a conferma della differenza ontologica sussistente tra le due ipotesi, essendo evidente che la decadenza non si verifica per una mera violazione disciplinare, ma per il venir meno di un requisito essenziale per il sorgere del rapporto.
Per l’aliunde perceptum nei casi previsti dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, vi è un’esplicita previsione legislativa che attrae i compensi nell’orbita pubblicistica, imponendo l’obbligo del riversamento e, in caso di inottemperanza, configurando un’ipotesi risarcitoria di danno da mancata entrata. Il dipendente, ferme restando le conseguenze disciplinari riconducibili alla mancata autorizzazione, anche quelle di carattere intrinsecamente patrimoniale, non viene normalmente rimosso dall’impiego, ma continua ad operare alle dipendenze dell’amministrazione, in quanto la violazione non è considerata così grave dall’ordinamento, da dar luogo alla cessazione dal rapporto lavorativo.
Per i casi previsti dall’art. 60 del DPR n. 3/1957, di contro, non vi è un’analoga previsione, sicché la provvista è e rimane privata e non può essere acquisita dall’amministrazione di appartenenza. La norma ha carattere intrinsecamente sanzionatorio e, dunque, difficilmente può essere estesa per analogia ai casi non espressamente previsti.
La conseguenza, per la violazione dell’art. 60 del DPR n. 3/1957, è dunque la decadenza dall’impiego, che deve essere “dichiarata” dall’amministrazione e che ha evidenti connotazioni di carattere patrimoniale, ovverosia la perdita delle retribuzioni future e della corrispondente percentuale dell’indennità di buonuscita, oltre ai riflessi sui diritti di natura pensionistica, tali da escludere tendenzialmente la fondatezza dell’idea del favor per le situazioni di maggior gravità, rispetto ai casi di incompatibilità c.d. relativa.
Inoltre, per le fattispecie più gravi, la Procura erariale può sempre agire per il danno riconducibile alla minore resa della prestazione lavorativa, che in ipotesi potrebbe essere determinato anche in misura corrispondente all’intera retribuzione, provando, se del caso anche in via presuntiva, l’eventuale danno da disservizio e/o da interruzione del nesso sinallagmatico, o eventuali ulteriori poste risarcitorie che dovessero essere ravvisabili in base alla situazione concreta (come, ad esempio, nel caso in cui l’attività extraistituzionale non autorizzabile si ponga in concorrenza con i compiti dell’amministrazione di appartenenza, o come nell’ipotesi in cui, ricorrendone gli altri presupposti, sia risarcibile un danno all’immagine).
