Con deliberazione n. 112 /2026/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Umbria ha ritenuto legittimo neutralizzare ai fini del calcolo della capacità assunzionale dell’ente capofila la spesa relativa al personale comunale impiegato nello svolgimento della gestione associata dei servizi sociali.
Ovviamente, però, l’ente delegato dovrà preoccuparsi simmetricamente di sottrarre dalle proprie entrate correnti le somme rimborsate dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.
A conferma di questa interpretazione, il Collegio ha richiamato la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2026/QMIG, con la quale è stata ribadita la possibilità di escludere dal computo dei limiti assunzionali le spese di personale finanziate con risorse provenienti da altri soggetti (nei limiti e per la durata del finanziamento effettivamente garantito) laddove l’ente dimostri la tracciabilità delle risorse vincolate e la loro integrale destinazione alla specifica assunzione.
L’esclusione di tali risorse dal calcolo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti del comune capofila presuppone dunque non solo l’assenza di impatto di questi oneri sul bilancio comunale, ma anche la possibilità per l’ente medesimo di dimostrare la tracciabilità di queste somme e la loro corretta imputazione contabile.
Naturalmente questa stessa spesa resta invece rilevante in capo ai soggetti pubblici che l’hanno rimborsata all’ente capofila, in quanto compartecipi dei servizi sociali svolti in modo associato. Diversamente, si determinerebbe la conseguenza di escludere del tutto la spesa per il personale in questione dalla disciplina di legge, con conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica.
