Con deliberazione n. 300/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui lo stanziamento delle risorse destinate ai compensi degli avvocati interni previsto per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 90/2014, ove assente o sottostimato per errore tecnico, può essere rideterminato a valere per gli esercizi futuri, in coerenza con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza.
La Sezione ha infatti ricordato che la giurisprudenza consultiva delle Sezioni regionali si è espressa univocamente in favore della possibilità di rideterminare il limite di spesa coincidente con lo stanziamento del 2013, in applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza, privilegiando una lettura non meramente letterale della norma ed osservando che precludere ogni possibilità di corrispondere i compensi da parte dell’ente privo di adeguato stanziamento nel 2013 farebbe dipendere il diritto del professionista da un errore o da un’omissione contabile dell’amministrazione e finirebbe per incentivare il ricorso a professionisti esterni, di regola più oneroso (cfr. Sezione Lombardia, deliberazione n. 98/2024/PAR; Sezione Liguria, deliberazione n. 76/2021/PAR).
Tale rimedio, peraltro, è stato riconosciuto non solo nell’ipotesi di assenza dello stanziamento, ma anche in quella di errore tecnico nella sua quantificazione (Sezione Puglia, deliberazione n. 97/2019/PAR, secondo cui «l’assenza dello stanziamento nell’anno in questione, ovvero l’errore tecnico dell’ente nella quantificazione di tale stanziamento non può compromettere il diritto dell’avvocato dipendente a vedersi riconosciuto il compenso previsto»), e, da ultimo, nella sola ipotesi di sottostima, essendo stata espressamente ammessa una «attività di revisione ex post dello stanziamento di previsione 2013» (Sezione Abruzzo, deliberazione n. 286/2024/PAR, pronuncia resa nei confronti di una Regione e non di un ente locale).
Per quanto concerne invece la scelta del criterio di ricalcolo, la Corte precisa che essa non può che essere rimessa all’autonoma e prudenziale valutazione dell’Ente, nell’ambito della sua potestà regolamentare e negoziale e nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La giurisprudenza contabile ha tuttavia suggerito in passato taluni possibili criteri di ricostruzione del parametro (non alternativi) utilizzabili in ragione della situazione concreta dell’ente: 1) il criterio del «dovuto», per cui il parametro è pari alla somma complessiva che l’ente avrebbe dovuto correttamente impegnare e liquidare nell’esercizio 2013 in esecuzione della propria regolamentazione contrattuale (Sezione Liguria, deliberazione n. 82/2015/PAR; Sezione Puglia, deliberazioni nn. 200/2016/PAR e 97/2019/PAR); 2) il criterio del «contenzioso pendente», per cui rilevano le somme che avrebbero dovuto essere stanziate in relazione ai ricorsi pendenti nel 2013, ponderate per il grado di probabilità dell’esito della vertenza, in coerenza con il paragrafo 5.2, lett. a), dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (criterio introdotto dalla Sezione Piemonte, deliberazione n. 20/2018/PAR, e sviluppato, con l’espresso aggancio al principio contabile, dalla Sezione Veneto, deliberazione n. 131/2021/PAR, e dalla Sezione Abruzzo, deliberazione n. 286/2024/PAR); 3) la clausola aperta dell’«altra modalità ritenuta idonea dall’Ente», rimessa alla sua autonoma e prudenziale valutazione (Sezione Puglia, deliberazione n. 200/2016/PAR; Sezione Sardegna, deliberazione n. 118/2016/PAR; Sezione Veneto, deliberazione n. 131/2021/PAR).
