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Il diritto al rimborso delle spese di iscrizione all’albo professionale spetta solo agli avvocati

Con deliberazione n. 267/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha escluso la possibilità per l’ente di farsi carico dell’onere della quota di iscrizione all’albo professionale gravante sui dipendenti tecnici incaricati dello svolgimento di funzioni istituzionali (ed in particolare dell’attività di collaudo statico disciplinata dall’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), dovendo quest’ultimo essere qualificato come onere di natura personale, non rimborsabile in assenza di una specifica previsione normativa o contrattuale in tal senso.

I giudici hanno infatti escluso che l’iscrizione all’albo degli ingegneri o degli architetti, pur necessaria per lo svolgimento dell’attività di collaudo statico secondo l’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, integri un vincolo di esclusiva strumentalità rispetto all’interesse dell’ente. Invero, a differenza dell’elenco speciale forense, gli albi dei professionisti tecnici non sono riservati ai soli dipendenti pubblici, e l’esercizio della libera professione al di fuori del rapporto di impiego non è preclusa in via assoluta, ferma restando la permanenza in capo al dipendente dei benefici professionali connessi al mantenimento dell’iscrizione.

Si deve inoltre dare atto che la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015 ha riconosciuto il diritto al rimborso della quota di iscrizione in favore dell’avvocato dipendente pubblico, sulla base del principio, mutuato dalla disciplina del mandato (art. 1719 c.c.), per cui le spese sostenute dal lavoratore nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere a questi rimborsate. Questo principio è stato tuttavia progressivamente circoscritto dalla stessa Corte di cassazione al presupposto, proprio della sola professione forense, del divieto assoluto per l’avvocato dipendente pubblico di esercitare la professione in favore di terzi. In questa direzione si è mossa la sentenza n. 32589 del 4 novembre 2022 relativa al personale infermieristico. La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che, diversamente da quanto previsto per gli avvocati – per i quali l’inserimento nell’elenco speciale risponde solo ed esclusivamente all’interesse del datore di lavoro, stante il divieto assoluto di esercizio della professione al di fuori del rapporto di impiego – la disciplina applicabile agli infermieri non contiene un analogo divieto assoluto, consentendo, alle condizioni di legge e previa autorizzazione del datore di lavoro, lo svolgimento di attività libero-professionale. Ne ha tratto la conclusione che l’iscrizione all’albo, pur condizione necessaria per l’esercizio dell’attività infermieristica, non può ritenersi imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico, restando irrilevante che i ricorrenti non si fossero in concreto avvalsi di tale facoltà.

Il medesimo orientamento restrittivo è stato da ultimo ribadito dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 20064 del 18 luglio 2025, relativa alla posizione di un’assistente sociale dipendente del Ministero della giustizia. La Corte, riformando la decisione di merito favorevole alla dipendente, ha affermato che l’esercizio in forma subordinata della professione presso amministrazioni pubbliche non comporta di per sé l’assunzione a carico dell’ente degli oneri di iscrizione, poiché l’iscrizione all’albo ordinario costituisce condizione generale per l’esercizio della professione tanto in regime di autonomia quanto di subordinazione, e l’esclusività non può dirsi sussistere ove sia prevista, previa autorizzazione secondo il già citato articolo 53, comma 7, la possibilità di incarichi retribuiti ulteriori, a prescindere dal loro concreto esercizio.

Quest’ultima pronuncia assume rilievo dirimente per la fattispecie oggetto del presente quesito, riguardando una categoria di dipendenti pubblici priva – analogamente agli ingegneri e architetti – di un elenco speciale riservato, per la quale l’iscrizione all’albo costituisce requisito generale di esercizio della professione e non condizione posta nell’esclusivo interesse dell’amministrazione datrice di lavoro. Il principio secondo cui l’astratta possibilità di autorizzazione di incarichi ulteriori esclude l’esclusività, a prescindere dal suo effettivo esercizio, è pienamente sovrapponibile alla posizione del dipendente pubblico incaricato del collaudo statico.

Tags: Albi professionali, Rimborso